Corte costituzionale
Ordinanza n. 34/1984
Corte cost., ord. 15 febbraio 1984, n. 34
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 34/1984
- Data di deposito
- 15 febbraio 1984
- Data di decisione
- 8 febbraio 1984
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:34
Norme oggetto del giudizio
- unico.51, decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 7 ottobre 1963
- art. 1, ultimo, legge n. 230 del 18 aprile 1962
Parametri
Massime
Massima n. 14721
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'articolo unico, n. 51, d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 (Elenco che determina le attivita' a carattere stagionale di cui all'art. 1, secondo comma, lett. a, della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), nella parte in cui non prevede che possa considerarsi a tempo determinato l'incarico di insegnamento annuale nelle scuole non pubbliche, a differenza di quanto si assume disposto con riguardo alle scuole pubbliche, difettando qualsiasi titolo - come gia' rilevato dalla Corte - in virtu' del quale il decreto contenente la disposizione impugnata possa essere costruito come atto di legislazione delegata, o altrimenti provvisto della forza di legge (in quanto emanato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale, ai sensi e sulla base dell'art. 1, sesto comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230, al solo fine di compilare l'elenco delle attivita' che rivestono i caratteri in via generale previsti all'art. 1, lett. a, della stessa legge n. 230 del 1962, la quale, peraltro, non accenna ne' a deleghe, ne' ad investiture del Governo, ma configura la funzione regolatrice demandata al decreto presidenziale come attuativa di talune sue previsioni, disponendo altresi' che l'elenco delle attivita' specificate nel decreto possa essere "successivamente modificato con le relative procedure"). - O. n. 230/83.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, n. 51, D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 ("Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, secondo comma, lett. a), legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato"), sollevata dal Pretore di Avellino, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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