Corte costituzionale

Ordinanza n. 289/1984

Corte cost., ord. 12 dicembre 1984, n. 289

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
289/1984
Data di deposito
12 dicembre 1984
Data di decisione
6 dicembre 1984
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:289

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 14359

Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 76 Cost. - degli artt. 10, n. 11, legge 9 ottobre 1971, n. 825 (di delega al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata in quanto sarebbe stata delegata al Governo la emanazione delle disposizioni occorrenti per il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali in materia tributaria, senza che fossero stati determinati all'uopo i principi e criteri direttivi, il che avrebbe inficiato anche le norme emesse in virtu' di siffatta delega. Nelle more del giudizio e' intervenuta infatti la legge 12 febbraio 1983, n. 27, che ha convertito con modificazioni il d.l. 15 dicembre 1982, n. 916, e tra le modificazioni apportate dall'art. 1 di detta legge vi e' quella operata con l'aggiunta al decreto legge convertito dell'art. 2 ter, a norma del quale i sostituti di imposta, tenuti alla presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 7 del d.P.R. n. 600 del 1973, "per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto anteriormente al 1 agosto 1982, sempreche' non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse", il che risulta verificatosi nella specie; dispone poi l'ottavo comma del citato art. 2 ter che le sanzioni amministrative previste dal Titolo V del d.P.R. n. 600 del 1973 (tra le quali rientrano quelle previste dal denunciato art. 47) "non si applicano se l'ammontare delle ritenute resta definito per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative"; si rende di conseguenza necessario accertare se la dedotta questione sia tuttora rilevante alla luce delle norme menzionate.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di primo grado di Enna perché accerti se la questione sollevata sia tuttora rilevante.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.

F. to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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