Corte costituzionale
Ordinanza n. 289/1984
Corte cost., ord. 12 dicembre 1984, n. 289
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 289/1984
- Data di deposito
- 12 dicembre 1984
- Data di decisione
- 6 dicembre 1984
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:289
Norme oggetto del giudizio
- art. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 10, n. 11, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 14359
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 76 Cost. - degli artt. 10, n. 11, legge 9 ottobre 1971, n. 825 (di delega al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata in quanto sarebbe stata delegata al Governo la emanazione delle disposizioni occorrenti per il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali in materia tributaria, senza che fossero stati determinati all'uopo i principi e criteri direttivi, il che avrebbe inficiato anche le norme emesse in virtu' di siffatta delega. Nelle more del giudizio e' intervenuta infatti la legge 12 febbraio 1983, n. 27, che ha convertito con modificazioni il d.l. 15 dicembre 1982, n. 916, e tra le modificazioni apportate dall'art. 1 di detta legge vi e' quella operata con l'aggiunta al decreto legge convertito dell'art. 2 ter, a norma del quale i sostituti di imposta, tenuti alla presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 7 del d.P.R. n. 600 del 1973, "per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto anteriormente al 1 agosto 1982, sempreche' non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse", il che risulta verificatosi nella specie; dispone poi l'ottavo comma del citato art. 2 ter che le sanzioni amministrative previste dal Titolo V del d.P.R. n. 600 del 1973 (tra le quali rientrano quelle previste dal denunciato art. 47) "non si applicano se l'ammontare delle ritenute resta definito per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative"; si rende di conseguenza necessario accertare se la dedotta questione sia tuttora rilevante alla luce delle norme menzionate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di primo grado di Enna perché accerti se la questione sollevata sia tuttora rilevante.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.
F. to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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