Corte costituzionale
Ordinanza n. 272/1984
Corte cost., ord. 6 dicembre 1984, n. 272
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 272/1984
- Data di deposito
- 6 dicembre 1984
- Data di decisione
- 3 dicembre 1984
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:272
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 16252
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte denunziata dal giudice " a quo ". - S. n. 137/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza, nella parte di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 comma secondo, sollevata con ordinanza resa il 24 aprile 1983 (n. 880 R.O. 1983) dal giudice istruttore civile presso il Tribunale di Torino, in riferimento all'art. 3 comma secondo Cost., già dichiarata fondata con sent. 2 maggio 1984, n. 137.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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