Corte costituzionale

Ordinanza n. 252/1984

Corte cost., ord. 14 novembre 1984, n. 252

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
252/1984
Data di deposito
14 novembre 1984
Data di decisione
8 novembre 1984
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:252

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, legge n. 253 del 23 maggio 1950

Parametri

Massime

Massima n. 14805

Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 44 Cost. - dell'art. 11 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (contenente disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), nella parte in cui esenta dalle proroghe e dai vincoli previsti dalla normativa sui contratti agrari i terreni sui quali il proprietario del fondo intenda costruire edifici di abitazione (per un'area massima pari al doppio di quella che sara' occupata dal fabbricato), senza prevedere alcun indennizzo al concessionario per la eventuale perdita di produttivita' del fondo, essendo nel frattempo intervenuta la legge 3 maggio 1982, n. 203, che ha profondamente innovato la materia, prevedendo all'art. 50 che in caso di utilizzazione edilizia di una porzione del fondo da parte del proprietario, al concessionario sia corrisposto il valore delle culture e delle opere di addizione, miglioramento e trasformazione esistenti sulla porzione escomiata, nonche' un equo indennizzo per la perdita di produttivita' subita dal fondo stesso (art. 43), e stabilendo all'art. 53 che l'applicazione della nuova disciplina si estenda ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, e non definiti con sentenza passata in giudicato, salvo che siano intervenute sentenze esecutive o transazioni ai sensi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, per cui, non essendosi verificata nessuna di tali condizioni nei giudizi a quibus, si appalesa indispensabile un nuovo esame della rilevanza della questione proposta alla luce della normativa sopravvenuta.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Milano e ai Tribunali di Salerno e di Brindisi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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