Corte costituzionale
Ordinanza n. 252/1984
Corte cost., ord. 14 novembre 1984, n. 252
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 252/1984
- Data di deposito
- 14 novembre 1984
- Data di decisione
- 8 novembre 1984
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:252
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge n. 253 del 23 maggio 1950
Parametri
Massime
Massima n. 14805
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 44 Cost. - dell'art. 11 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (contenente disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), nella parte in cui esenta dalle proroghe e dai vincoli previsti dalla normativa sui contratti agrari i terreni sui quali il proprietario del fondo intenda costruire edifici di abitazione (per un'area massima pari al doppio di quella che sara' occupata dal fabbricato), senza prevedere alcun indennizzo al concessionario per la eventuale perdita di produttivita' del fondo, essendo nel frattempo intervenuta la legge 3 maggio 1982, n. 203, che ha profondamente innovato la materia, prevedendo all'art. 50 che in caso di utilizzazione edilizia di una porzione del fondo da parte del proprietario, al concessionario sia corrisposto il valore delle culture e delle opere di addizione, miglioramento e trasformazione esistenti sulla porzione escomiata, nonche' un equo indennizzo per la perdita di produttivita' subita dal fondo stesso (art. 43), e stabilendo all'art. 53 che l'applicazione della nuova disciplina si estenda ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, e non definiti con sentenza passata in giudicato, salvo che siano intervenute sentenze esecutive o transazioni ai sensi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, per cui, non essendosi verificata nessuna di tali condizioni nei giudizi a quibus, si appalesa indispensabile un nuovo esame della rilevanza della questione proposta alla luce della normativa sopravvenuta.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Milano e ai Tribunali di Salerno e di Brindisi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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