Corte costituzionale
Ordinanza n. 251/1984
Corte cost., ord. 14 novembre 1984, n. 251
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 251/1984
- Data di deposito
- 14 novembre 1984
- Data di decisione
- 8 novembre 1984
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:251
Norme oggetto del giudizio
- art. 79, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
- art. 80-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
- art. 80, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
- art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
- art. 80-ter, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
- art. 79, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
Parametri
Massime
Massima n. 14804
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 80 bis e 80 ter (in relazione agli artt. 79, quarto e ottavo comma, 80 e 83) d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), nella parte in cui non prevedono le pene accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente nei confronti del soggetto attivo del reato di esercitazione alla guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per la stessa categoria del veicolo pilotato, in quanto viene dal giudice rimettente richiesto di pronunciare una sentenza estensiva di sanzioni penali, in contrasto con il principio di legalita' consacrato nell'art. 25 Cost..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 80 bis e 80 ter del Codice della strada (introdotti con legge n. 689 del 1981), in relazione agli artt. 79, 80 e 83 dello stesso codice, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Caltanissetta con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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