Corte costituzionale

Ordinanza n. 244/1984

Corte cost., ord. 30 luglio 1984, n. 244

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
244/1984
Data di deposito
30 luglio 1984
Data di decisione
13 luglio 1984
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Oronzo Reale
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:244

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 530 del 2 agosto 1974
  • art. 2, legge n. 426 del 16 febbraio 1942
  • art. 3, n.4, legge n. 426 del 16 febbraio 1942

Parametri

Massime

Massima n. 14801

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 , n. 4 della legge 16 febbraio 1942, n. 426 come richiamati dall'art. 1 del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530 (Norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426 sull'istituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano), in riferimento all'art. 11 Cost. e all'art. 48 del Trattato istitutivo della C.E.E., nella parte in cui le dette norme fanno ricorso rispettivamente alle espressioni "sport nazionale" e "manifestazioni sportive nazionali" e, subordinatamente, laddove le predette due norme escluderebbero i cittadini stranieri dal diritto a partecipare ad attivita' calcistica presso societa' nazionali, in quanto l'impugnativa avverso le predette norme e' rivolta al fine di censurare le norme del Regolamento F.I.G.C., che e' atto non avente forza di legge e percio' non soggetto al sindacato della Corte. - S. n. 101/1977.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 4, della legge 16 febbraio 1942, n. 426, come richiamati dall'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530, e dell'art. 28, lett. g, del Regolamento organico della F.I.G.C. in riferimento all'art. 11 della Costituzione ed all'art. 48 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea sollevata con l'ordinanza in data 9 marzo 1979 dal giudice istruttore del tribunale di Salerno e di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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