Corte costituzionale

Ordinanza n. 21/1984

Corte cost., ord. 7 febbraio 1984, n. 21

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
21/1984
Data di deposito
7 febbraio 1984
Data di decisione
19 gennaio 1984
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leopoldo Elia
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:21

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 14716

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., degli artt. 8 e 9 cod. proc. civ., censurati in quanto limiterebbero la competenza per valore del pretore a L. 750.000. La somma impugnata - che peraltro e' contenuta nel solo art. 8, primo comma, cod. proc. civ. - e' infatti sicuramente inapplicabile nel giudizio a quo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 del codice di procedura civile sollevata dalla ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Testo integrale

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