Corte costituzionale

Ordinanza n. 199/1984

Corte cost., ord. 11 luglio 1984, n. 199

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
199/1984
Data di deposito
11 luglio 1984
Data di decisione
9 luglio 1984
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:199

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 336 del 24 maggio 1970
  • art. 3, comma 2, legge n. 336 del 24 maggio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 14353

Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost. - degli artt. 3, comma secondo, e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (recante norme a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati), sollevata in base all'assunto che la Corte - che ha gia' dichiarato l'illegittimita' dell'art. 6 della legge 1971, n. 824, "nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico "per l'erogazione di benefici combattentistici - in quanto ha lasciato in vita le disposizioni ora denunciate (che appunto estendono i benefici in parola ai dipendenti dei menzionati enti locali), non avrebbe, percio', eliminato la violazione del principio costituzionale succitato, rimanendo la spesa relativa ai benefici stessi comunque priva di copertura finanziaria. Nel corso del giudizio di costituzionalita' e' entrato infatti in vigore l'art. 30 bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, che, con comma aggiunto all'art. 6 della legge 824 del 1971, prevede appunto la copertura dell'"onere finanziario derivente dall'applicazione della legge 1970 n. 336 al personale indicato dall'art. 4 della legge stessa", stabilendo che a tale onere, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno, "provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dai medesimi"; si rende pertanto necessario rivalutare la rilevanza della proposta questione alla stregua della sopravvenuta normativa. - S. n. 92/1981.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Palermo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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