Corte costituzionale
Ordinanza n. 199/1984
Corte cost., ord. 11 luglio 1984, n. 199
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 199/1984
- Data di deposito
- 11 luglio 1984
- Data di decisione
- 9 luglio 1984
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:199
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 336 del 24 maggio 1970
- art. 3, comma 2, legge n. 336 del 24 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 14353
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost. - degli artt. 3, comma secondo, e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (recante norme a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati), sollevata in base all'assunto che la Corte - che ha gia' dichiarato l'illegittimita' dell'art. 6 della legge 1971, n. 824, "nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico "per l'erogazione di benefici combattentistici - in quanto ha lasciato in vita le disposizioni ora denunciate (che appunto estendono i benefici in parola ai dipendenti dei menzionati enti locali), non avrebbe, percio', eliminato la violazione del principio costituzionale succitato, rimanendo la spesa relativa ai benefici stessi comunque priva di copertura finanziaria. Nel corso del giudizio di costituzionalita' e' entrato infatti in vigore l'art. 30 bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, che, con comma aggiunto all'art. 6 della legge 824 del 1971, prevede appunto la copertura dell'"onere finanziario derivente dall'applicazione della legge 1970 n. 336 al personale indicato dall'art. 4 della legge stessa", stabilendo che a tale onere, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno, "provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dai medesimi"; si rende pertanto necessario rivalutare la rilevanza della proposta questione alla stregua della sopravvenuta normativa. - S. n. 92/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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