Corte costituzionale
Ordinanza n. 122/1984
Corte cost., ord. 30 aprile 1984, n. 122
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 122/1984
- Data di deposito
- 30 aprile 1984
- Data di decisione
- 18 aprile 1984
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:122
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge n. 698 del 23 dicembre 1975
- art. 5, legge n. 563 del 1° agosto 1977
- art. 7, legge n. 764 del 18 novembre 1975
Parametri
Massime
Massima n. 12832
Sono manifestamente infondate, in riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della l. 23 dicembre 1975 n. 698 (scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e infanzia), modificato dalla l. 1 agosto 1977 n. 563, nonche' dell'art. 7 della l. 18 novembre 1975 n. 764 (soppressione dell'Ente "Gioventu'italiana"), nella parte in cui le norme suddette prevedono la duplicazione delle indennita' di anzianita' e di buonuscita o comunque una liquidazione sperequata per eccesso rispetto al trattamento riservato alle categorie di dipendenti pubblici diversi da quelli di cui alle leggi citate; cio' in quanto deve ritenersi valida la coesistenza delle indennita' di anzianita' e di buonuscita, stante il carattere previdenziale di quest'ultime.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 1019 e 1020 R.O. 1979 a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 9 l. 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), modificato dall'art. 5 l. 1 agosto 1977 n. 563 (Modifiche ed integrazioni della l. 23 dicembre 1975, n. 698), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 16 ottobre 1979 del Tribunale di Asti (n. 1019 R.O. 1979),
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 l. 18 novembre 1975, n. 764 (Soppressione dell'ente "Gioventù Italiana"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 16 ottobre 1979 del Tribunale di Asti (n. 1020 R.O. 1979).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
- ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN
- ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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