Corte costituzionale

Ordinanza n. 122/1984

Corte cost., ord. 30 aprile 1984, n. 122

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
122/1984
Data di deposito
30 aprile 1984
Data di decisione
18 aprile 1984
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:122

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, legge n. 698 del 23 dicembre 1975
  • art. 5, legge n. 563 del 1° agosto 1977
  • art. 7, legge n. 764 del 18 novembre 1975

Parametri

Massime

Massima n. 12832

Sono manifestamente infondate, in riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della l. 23 dicembre 1975 n. 698 (scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e infanzia), modificato dalla l. 1 agosto 1977 n. 563, nonche' dell'art. 7 della l. 18 novembre 1975 n. 764 (soppressione dell'Ente "Gioventu'italiana"), nella parte in cui le norme suddette prevedono la duplicazione delle indennita' di anzianita' e di buonuscita o comunque una liquidazione sperequata per eccesso rispetto al trattamento riservato alle categorie di dipendenti pubblici diversi da quelli di cui alle leggi citate; cio' in quanto deve ritenersi valida la coesistenza delle indennita' di anzianita' e di buonuscita, stante il carattere previdenziale di quest'ultime.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 1019 e 1020 R.O. 1979 a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 9 l. 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), modificato dall'art. 5 l. 1 agosto 1977 n. 563 (Modifiche ed integrazioni della l. 23 dicembre 1975, n. 698), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 16 ottobre 1979 del Tribunale di Asti (n. 1019 R.O. 1979),

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 l. 18 novembre 1975, n. 764 (Soppressione dell'ente "Gioventù Italiana"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 16 ottobre 1979 del Tribunale di Asti (n. 1020 R.O. 1979).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

- ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN

- ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Testo integrale

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