Corte costituzionale
Ordinanza n. 115/1984
Corte cost., ord. 18 aprile 1984, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 115/1984
- Data di deposito
- 18 aprile 1984
- Data di decisione
- 12 aprile 1984
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:115
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 336 del 24 maggio 1970
- art. 2, legge n. 336 del 24 maggio 1970
- art. 3, legge n. 336 del 24 maggio 1970
- legge n. 824 del 9 ottobre 1971
- art. 1, legge n. 336 del 24 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 14766
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost. - dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (contenente norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente disposizioni a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), nella parte in cui non stabilisce di quali mezzi possano valersi l'INADEL ovvero gli altri "enti erogatori", menzionati dal secondo e dal terzo comma dell'articolo stesso, per fronteggiare i conseguenti oneri: argomentando che la norma impugnata - a seguito della declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 6, "nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri posti a loro carico" - verrebbe a far gravare sui soli enti previdenziali, anch'essi compresi nella "finanza pubblica allargata", l'onere gia' imposto agli enti datori di lavoro; ed inoltre sotto il profilo che la declaratoria di illegittimita' del citato art. 6 - soggettivamente circoscritta ai Comuni, alle aziende municipalizzate ed ai relativi consorzi - debba essere estesa anche agli enti pubblici ospedalieri (ora U.S.L.), "i quali pure fanno parte della finanza pubblica allargata, per cui le leggi che comportano oneri a loro carico devono curare di assicurarne la copertura finanziaria"; ed infine - muovendo dal presupposto che la declaratoria di illegittimita' costituzionale considerata non riverberi i suoi effetti sui "benefici gia' attribuiti", il cui relativo onere resterebbe "di fatto autorizzato pure in assenza della relativa previsione dei mezzi per farvi fronte" - sotto il profilo che detto articolo sarebbe ulteriormente illegittimo, con riguardo al medesimo parametro costituzionale, se "interpretato in modo da configurare la sussistenza di un diritto soggettivo perfetto al godimento dei benefici combattentistici attribuiti dalla legge n. 336/1970"; e denunciandosi, altresi', per asserita mancanza di copertura finanziaria, gli artt. 1, 2, 3 e 4 della stessa legge n. 336 del 1970. Nel corso dei giudizi a quibus e' entrato invero in vigore l'art. 30 bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, che ha aggiunto il seguente comma all'art. 6 della legge n. 824 del 1971: "All'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'art. 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dai medesimi"; di conseguenza, in relazione ad ognuna delle prospettate esegesi della norma impugnata, si rende necessaria la rivalutazione della rilevanza delle proposte questioni tenendo conto della sopravvenuta disposizione. - S. n. 92/1981. O. nn. 9/1984 e 50/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai pretori di Bologna, Ancona, Venezia, Firenze, e al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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