Corte costituzionale
Sentenza n. 77/1983
Corte cost., sent. 29 marzo 1983, n. 77
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 77/1983
- Data di deposito
- 29 marzo 1983
- Data di decisione
- 24 marzo 1983
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Arnaldo Maccarone
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:77
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 9542
A dimostrare la sussistenza del nesso di pregiudizialita` fra la risoluzione della questione di costituzionalita` e la decisione del caso concreto - nesso in cui si sostanzia il requisito della rilevanza di cui all'art. 23, L. n. 87 del 1953 - e` sufficiente che la decisione del giudizio principale sia subordinata alla validita` della norma censurata.
Massima n. 9543
La successione automatica dell'acquirente del veicolo o natante nella polizza di assicurazione r.c.a. non trasferita dall'alienante ad altro veicolo agevola la conservazione della garanzia assicurativa in favore dei terzi danneggiati e, dunque, risponde ad un criterio di indubbia razionalita`, anche in vista della realizzazione delle esigenze di solidarieta` sociale (art. 2 Cost.) cui e` ispirata l'assicurazione obbligatoria. Non sono pertanto irrazionali - ne` comunque censurabili dalla Corte costituzionale, stante la discrezionalita` del legislatore nel disciplinare diversamente situazioni che, ragionevolmente, siano ritenute suscettibili di diversa disciplina - le denunziate disparita` di trattamento dell'acquirente rispetto all'alienante, nonche` rispetto al cessionario (quest'ultima, peraltro, insussistente). (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita` dell'art. 8, L. 24 dicembre 1969 n. 990).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della l. 24 dicembre 1969 n. 990 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza del giudice conciliatore di Roma del 12 aprile 1976.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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