Corte costituzionale
Sentenza n. 68/1983
Corte cost., sent. 19 marzo 1983, n. 68
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 68/1983
- Data di deposito
- 19 marzo 1983
- Data di decisione
- 10 marzo 1983
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:68
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, legge n. 405 del 3 agosto 1978
Parametri
Massime
Massima n. 12115
La differente regolamentazione giuridica della amnistia rispetto alla prescrizione del reato non rende irragionevole che l'art. 12 L. 3 agosto 1978, n. 405, demandi al giudice dell'impugnazione penale solo per la prima causa estintiva e non anche per la seconda il potere-dovere di decidere sull'impugnazione stessa ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. - Cfr. S. n. 22/67, 1/70, 157/71, 202/71, 29/72, 186/80.
Massima n. 12116
Il principio - base che regola i rapporti tra azione civile ed azione penale condiziona tuttora la possibilita' per il giudice penale di pronunciarsi sull'azione civile all'eventualita' di una sentenza di condanna (art. 23 c.p.p.), salvi soltanto i casi espressamente eccettuati dalla legge o in seguito a declaratoria di illegittimita' costituzionale (sentenze n. 1 del 1970 e n. 29 del 1972). - Cfr. S. n. 1/70, 29/72.
Massima n. 12117
Le fondamentali ragioni che differenziano la prescrizione del reato dall' amnistia (la prima si collega al mero decorso del tempo, come fatto giuridico dagli effetti automatici, la seconda consegue a scelte politiche del legislatore) e la diversa disciplina che regola le predette cause di estinzione del reato (l'una non e' mai suscettibile di rifiuto, l'altra e' sempre rinunciabile), conducono a ritenere che la limitazione all'ipotesi di estinzione del reato per amnistia del potere del giudice dell'impugnazione penale di decidere sugli interessi civili e la conseguente esclusione della detta disciplina nell'ipotesi di estinzione del reato per prescrizione non sia palesemente irrazionale. Il che, se ovviamente non esclude che il legislatore ordinario possa adottare (su tale linea e', anzi, impostato il piu' recente Progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale, predisposto nel 1978 dalla Commissione ministeriale all'uopo nominata) anche per l'ipotesi di prescrizione del reato una soluzione analoga a quella introdotta per l'ipotesi di amnistia, impedisce di ravvisare un contrasto con l'art. 3 Cost. nell'attuale non equiparazione delle due ipotesi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12 legge 3 agosto 1978, n. 405, nella parte in cui non prevede che anche nell'ipotesi di estinzione del reato per prescrizione, oltre che, nel caso di estinzione del reato per amnistia, il giudice abbia l'obbligo di decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi di sentenza che concernono gli interessi civili). - S. 22/1967, 1/1970, 175/1971, 202/1971, 29/1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con le due ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze