Corte costituzionale

Sentenza n. 68/1983

Corte cost., sent. 19 marzo 1983, n. 68

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
68/1983
Data di deposito
19 marzo 1983
Data di decisione
10 marzo 1983
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:68

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, legge n. 405 del 3 agosto 1978

Parametri

Massime

Massima n. 12115

La differente regolamentazione giuridica della amnistia rispetto alla prescrizione del reato non rende irragionevole che l'art. 12 L. 3 agosto 1978, n. 405, demandi al giudice dell'impugnazione penale solo per la prima causa estintiva e non anche per la seconda il potere-dovere di decidere sull'impugnazione stessa ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. - Cfr. S. n. 22/67, 1/70, 157/71, 202/71, 29/72, 186/80.

Massima n. 12116

Il principio - base che regola i rapporti tra azione civile ed azione penale condiziona tuttora la possibilita' per il giudice penale di pronunciarsi sull'azione civile all'eventualita' di una sentenza di condanna (art. 23 c.p.p.), salvi soltanto i casi espressamente eccettuati dalla legge o in seguito a declaratoria di illegittimita' costituzionale (sentenze n. 1 del 1970 e n. 29 del 1972). - Cfr. S. n. 1/70, 29/72.

Massima n. 12117

Le fondamentali ragioni che differenziano la prescrizione del reato dall' amnistia (la prima si collega al mero decorso del tempo, come fatto giuridico dagli effetti automatici, la seconda consegue a scelte politiche del legislatore) e la diversa disciplina che regola le predette cause di estinzione del reato (l'una non e' mai suscettibile di rifiuto, l'altra e' sempre rinunciabile), conducono a ritenere che la limitazione all'ipotesi di estinzione del reato per amnistia del potere del giudice dell'impugnazione penale di decidere sugli interessi civili e la conseguente esclusione della detta disciplina nell'ipotesi di estinzione del reato per prescrizione non sia palesemente irrazionale. Il che, se ovviamente non esclude che il legislatore ordinario possa adottare (su tale linea e', anzi, impostato il piu' recente Progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale, predisposto nel 1978 dalla Commissione ministeriale all'uopo nominata) anche per l'ipotesi di prescrizione del reato una soluzione analoga a quella introdotta per l'ipotesi di amnistia, impedisce di ravvisare un contrasto con l'art. 3 Cost. nell'attuale non equiparazione delle due ipotesi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12 legge 3 agosto 1978, n. 405, nella parte in cui non prevede che anche nell'ipotesi di estinzione del reato per prescrizione, oltre che, nel caso di estinzione del reato per amnistia, il giudice abbia l'obbligo di decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi di sentenza che concernono gli interessi civili). - S. 22/1967, 1/1970, 175/1971, 202/1971, 29/1972.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con le due ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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