Corte costituzionale

Sentenza n. 54/1983

Corte cost., sent. 16 marzo 1983, n. 54

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
54/1983
Data di deposito
16 marzo 1983
Data di decisione
8 marzo 1983
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:54

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Umbria del 23 gennaio 1976
  • legge della Regione Campania del 26 febbraio 1976
  • legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 31 marzo 1977
  • legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 24 giugno 1978
  • art. 4, comma 2, legge della Regione siciliana del 3 agosto 1979
  • art. 1, legge della Regione siciliana del 3 agosto 1979

Parametri

Massime

Massima n. 9371

E' illegittima, per contrasto con l'art. 81 Cost., la legge regionale che, nel prevedere anticipazione di somme a favore di certi beneficiari previo rilascio, da parte di questi ultimi, di delega a riscuotere le somme loro spettanti, prevede, in entrata e in uscita, capitoli di nuova istituzione di identico ammontare. Tale forma di copertura, infatti, non tiene conto dell'aleatorieta` del momento dell'entrata e del fatto che ogni anticipazione ha un suo costo che non puo` essere compensato con la mera restituzione delle somme anticipate. (Dichiarazione di illegittimita` costituzionale della legge della Regione Umbria riapprovata il 23 gennaio 1976).

Massima n. 9372

E' illegittima, per contrasto con l'art. 81 Cost., la legge regionale che prevede l'incremento di un capitolo di bilancio dello stato di previsione dell'entrata non a seguito di finanziamenti statali assegnati alla regione, ma solo in base alla previsione di finanziamenti da ripartire fra tutte le regioni (Fondo sanitario ospedaliero) contenuta nella normativa statale (Dichiarazione di illegittimita` costituzionale della legge della regione Campania riapprovata il 26 febbraio 1976).

Massima n. 9373

E' illegittima per contrasto con l'art. 81 Cost. la legge regionale che utilizza per la copertura di nuove spese una mera previsione di assegnazione di nuovi finanziamenti proposta dal C.I.P.E. ma non ancora approvata dagli organi competenti.

Massima n. 9374

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimita` costituzionale proposto dallo Stato contro una legge regionale modificata, proprio per i profili oggetto di censure, da una successiva legge regionale non impugnata dallo Stato.

Massima n. 9375

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere quando la legge regionale siciliana, impugnata dal Commissario dello Stato, sia stata promulgata omettendo la parte della legge che aveva formato oggetto di impugnativa. - cfr. SS.nn. 142/1981 e 13/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) della legge della Regione Umbria 10 aprile 1975, riapprovata il 23 gennaio 1976;

b) della legge della Regione Campania 17 dicembre 1975, riapprovata il 26 febbraio 1976;

c) della legge della Regione Valle d'Aosta 28 gennaio 1977, riapprovata il 31 marzo 1977;

2) dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio nei confronti della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia e dal Commissario dello Stato in ordine agli artt. 1 e 4 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana, di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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