Corte costituzionale
Sentenza n. 49/1983
Corte cost., sent. 10 marzo 1983, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 49/1983
- Data di deposito
- 10 marzo 1983
- Data di decisione
- 28 gennaio 1983
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:49
Norme oggetto del giudizio
- art. 230, comma 3, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 9296
Il giudice che abbia affermato la responsabilita` penale dell'imputato ed abbia inflitto la pena principale si e` definitivamente spogliato del giudizio. E' pertanto inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita` costituzionale della pena accessoria sollevata dal giudice dopo la condanna alla pena principale, conseguendo ipso iure la pena accessoria alla sentenza di condanna (nella specie la perdita del grado ex art.230 c.p.m.p.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 230 terzo comma c.p.m.p. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale militare territoriale di Padova con ordinanza 30 novembre 1977.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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