Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1983

Corte cost., sent. 28 febbraio 1983, n. 40

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
40/1983
Data di deposito
28 febbraio 1983
Data di decisione
28 gennaio 1983
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:40

Norme oggetto del giudizio

  • art. 87, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959

Parametri

Massime

Massima n. 9294

Ove il giudice a quo erroneamente indichi la disposizione impugnata ma nel contempo offra nel testo dell'ordinanza sicuri elementi circa il contenuto ed il tenore della norma che censura, la Corte Costituzionale individua essa stessa l'oggetto del giudizio incidentale.

Massima n. 9295

Nel sanzionare allo stesso modo sia l'omessa indicazione nella patente di guida di categoria "F" del veicolo utilizzabile, perche` adattato alla minorazione del conducente, sia la violazione dell'obbligo di munire il veicolo dei particolari adattamenti, il legislatore ha inteso proteggere interessi di eguale natura. Invero l'annotazione dello specifico veicolo nella patente di categoria "F" ha carattere sostanziale, perche` viene effettuata dopo l'accertamento da parte dell'Ispettorato della Motorizzazione civile che quel determinato veicolo e` stato munito degli adattamenti resi necessari dalla mutilazione o minorazione fisica del conducente. La natura costitutiva di tale accertamento e della conseguente annotazione esclude che prima di essi il veicolo, anche se munito degli adattamenti necessari, possa essere guidato. Altrimenti ritenendo, la valutazione dell'idoneita` di quegli adattamenti, effettuata esclusivamente e direttamente dall'interessato, sostituirebbe quella dell'organo tecnico amministrativo particolarmente qualificato, al quale e` demandato l'accertamento preventivo dell'esistenza di tutti i requisiti richiesti per un fine di garanzia e di tutela del pubblico e privato interesse. E pertanto non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art.87 comma settimo del d.p.r. 15 giugno 1959, n.393, censurato sotto il profilo dell'illogica parificazione di trattamento tra comportamenti diversi, in riferimento all'art.3 Cost. -

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma settimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) proposta dal Pretore di Chieri, con ordinanza 24 gennaio 1976, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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