Corte costituzionale
Sentenza n. 40/1983
Corte cost., sent. 28 febbraio 1983, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 40/1983
- Data di deposito
- 28 febbraio 1983
- Data di decisione
- 28 gennaio 1983
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:40
Norme oggetto del giudizio
- art. 87, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 9294
Ove il giudice a quo erroneamente indichi la disposizione impugnata ma nel contempo offra nel testo dell'ordinanza sicuri elementi circa il contenuto ed il tenore della norma che censura, la Corte Costituzionale individua essa stessa l'oggetto del giudizio incidentale.
Massima n. 9295
Nel sanzionare allo stesso modo sia l'omessa indicazione nella patente di guida di categoria "F" del veicolo utilizzabile, perche` adattato alla minorazione del conducente, sia la violazione dell'obbligo di munire il veicolo dei particolari adattamenti, il legislatore ha inteso proteggere interessi di eguale natura. Invero l'annotazione dello specifico veicolo nella patente di categoria "F" ha carattere sostanziale, perche` viene effettuata dopo l'accertamento da parte dell'Ispettorato della Motorizzazione civile che quel determinato veicolo e` stato munito degli adattamenti resi necessari dalla mutilazione o minorazione fisica del conducente. La natura costitutiva di tale accertamento e della conseguente annotazione esclude che prima di essi il veicolo, anche se munito degli adattamenti necessari, possa essere guidato. Altrimenti ritenendo, la valutazione dell'idoneita` di quegli adattamenti, effettuata esclusivamente e direttamente dall'interessato, sostituirebbe quella dell'organo tecnico amministrativo particolarmente qualificato, al quale e` demandato l'accertamento preventivo dell'esistenza di tutti i requisiti richiesti per un fine di garanzia e di tutela del pubblico e privato interesse. E pertanto non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art.87 comma settimo del d.p.r. 15 giugno 1959, n.393, censurato sotto il profilo dell'illogica parificazione di trattamento tra comportamenti diversi, in riferimento all'art.3 Cost. -
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma settimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) proposta dal Pretore di Chieri, con ordinanza 24 gennaio 1976, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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