Corte costituzionale
Sentenza n. 38/1983
Corte cost., sent. 28 febbraio 1983, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/1983
- Data di deposito
- 28 febbraio 1983
- Data di decisione
- 28 gennaio 1983
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Arnaldo Maccarone
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:38
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 152 del 8 marzo 1968
- art. 13, legge n. 70 del 20 marzo 1975
- art. 18, legge n. 733 del 2 giugno 1930
- art. 2, legge n. 152 del 8 marzo 1968
- art. 4, legge n. 152 del 8 marzo 1968
Parametri
Massime
Massima n. 10108
Atteso che ai dipendenti dell'I.N.A.D.E.L. fu attribuita l'indennita' di anzianita' ai sensi dell'art. 137 del d.m. 26 marzo 1963 e confermata dall'art. 13 della l. n. 70 del 1975 (essendo detto Istituto ricompreso fra gli enti pubblici cui la normativa si applica in base alla previsione dell'art. 1 della legge stessa), la quale, pur disponendo con l'art. 41 l'abrogazione di ogni diversa e contrastante disposizione, fa salvi, tuttavia, con l'art. 14 i diritti previdenziali integrativi aliunde spettanti agli impiegati, e' in tali norme che va ravvisata la fonte, per i dipendenti suddetti, del diritto alla menzionata indennita' come beneficio aggiuntivo rispetto all'indennita' premio di fine servizio e non negli artt. 18 della legge n. 733 del 1930, 2, 3 e 4 della legge n. 152 del 1968 (istitutive e regolatrici di quest'ultima indennita') e 13 della citata legge n. 70 del 1975 (concernente, in generale, l'indennita' di anzianita' da corrispondere ai dipendenti degli enti pubblici, senza alcuna previsione di salvezza di trattamenti integrativi, contenuta, invece nel successivo art. 14). Cio' con la conseguenza che e' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale proposta soltanto in riferimento alla disposizione da ultima menzionata, sotto il profilo che le stesse attribuirebbero irrazionalmente ai dipendenti dell'I.N.A.D.E.L. il diritto di percepire congiuntamente all'atto della cessazione dal servizio, tanto l'indennita' premio che l'indennita' di anzianita'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 2 giugno 1930, n. 733; degli artt. 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1968 n. 152, nonché dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze del Pretore di Roma del 23 novembre 1977, del 3 aprile e del 16 giugno 1978; del Pretore di Reggio Emilia del 22 aprile 1980 e del Pretore di Messina del 21 luglio 1980.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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