Corte costituzionale

Sentenza n. 38/1983

Corte cost., sent. 28 febbraio 1983, n. 38

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
38/1983
Data di deposito
28 febbraio 1983
Data di decisione
28 gennaio 1983
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Arnaldo Maccarone
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:38

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 152 del 8 marzo 1968
  • art. 13, legge n. 70 del 20 marzo 1975
  • art. 18, legge n. 733 del 2 giugno 1930
  • art. 2, legge n. 152 del 8 marzo 1968
  • art. 4, legge n. 152 del 8 marzo 1968

Parametri

Massime

Massima n. 10108

Atteso che ai dipendenti dell'I.N.A.D.E.L. fu attribuita l'indennita' di anzianita' ai sensi dell'art. 137 del d.m. 26 marzo 1963 e confermata dall'art. 13 della l. n. 70 del 1975 (essendo detto Istituto ricompreso fra gli enti pubblici cui la normativa si applica in base alla previsione dell'art. 1 della legge stessa), la quale, pur disponendo con l'art. 41 l'abrogazione di ogni diversa e contrastante disposizione, fa salvi, tuttavia, con l'art. 14 i diritti previdenziali integrativi aliunde spettanti agli impiegati, e' in tali norme che va ravvisata la fonte, per i dipendenti suddetti, del diritto alla menzionata indennita' come beneficio aggiuntivo rispetto all'indennita' premio di fine servizio e non negli artt. 18 della legge n. 733 del 1930, 2, 3 e 4 della legge n. 152 del 1968 (istitutive e regolatrici di quest'ultima indennita') e 13 della citata legge n. 70 del 1975 (concernente, in generale, l'indennita' di anzianita' da corrispondere ai dipendenti degli enti pubblici, senza alcuna previsione di salvezza di trattamenti integrativi, contenuta, invece nel successivo art. 14). Cio' con la conseguenza che e' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale proposta soltanto in riferimento alla disposizione da ultima menzionata, sotto il profilo che le stesse attribuirebbero irrazionalmente ai dipendenti dell'I.N.A.D.E.L. il diritto di percepire congiuntamente all'atto della cessazione dal servizio, tanto l'indennita' premio che l'indennita' di anzianita'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 2 giugno 1930, n. 733; degli artt. 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1968 n. 152, nonché dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze del Pretore di Roma del 23 novembre 1977, del 3 aprile e del 16 giugno 1978; del Pretore di Reggio Emilia del 22 aprile 1980 e del Pretore di Messina del 21 luglio 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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