Corte costituzionale

Sentenza n. 341/1983

Corte cost., sent. 21 dicembre 1983, n. 341

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
341/1983
Data di deposito
21 dicembre 1983
Data di decisione
14 dicembre 1983
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:341

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 151 del 15 febbraio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 9466

Non lede l'autonomia comunale garantita dall'art. 5 della Costituzione, l'art. 3 della legge 15 febbraio 1963 n. 151 che impone un determinato trattamento economico minimo per i medici condotti. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 della legge 15 febbraio 1963 n. 151, sollevata in riferimento all'art. 5 Cost.). - cfr. S. n. 118/1977.

Massima n. 9467

Legittimamente l'art 3 della legge 15 febbraio 1963 n. 151, prima dell'istituzione del servizio sanitario nazionale, determinava la misura minima degli stipendi da corrispondersi da parte dei Comuni ai medici condotti, pur senza attribuire ai Comuni interessati specifiche risorse adeguate allo scopo. Il legislatore, infatti, non era materialmente in grado di definire il maggior onere e di fronteggiarlo con l'assegnazione di una apposita entrata, in quanto la maggior spesa derivante dalla norma impugnata, incideva assai diversamente sulle varie Amministrazioni comunali e, comunque, risultava meramente eventuale, in dipendenza dell'imprevedibile uso che ciascun Comune avrebbe fatto della propria autonomia di spesa. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 della legge 15 febbraio 1963 n. 151, sollevata in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost.). - cfr. S. n. 118/1977, cfr. anche S. n. 92/1981 per una fattispecie apparentemente analoga decisa in senso difforme.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 151, nella parte concernente gli stipendi minimi dei medici condotti, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto - in riferimento agli artt. 5 ed 81, quarto comma, della Costituzione - con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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