Corte costituzionale
Sentenza n. 341/1983
Corte cost., sent. 21 dicembre 1983, n. 341
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 341/1983
- Data di deposito
- 21 dicembre 1983
- Data di decisione
- 14 dicembre 1983
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:341
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 151 del 15 febbraio 1963
Parametri
Massime
Massima n. 9466
Non lede l'autonomia comunale garantita dall'art. 5 della Costituzione, l'art. 3 della legge 15 febbraio 1963 n. 151 che impone un determinato trattamento economico minimo per i medici condotti. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 della legge 15 febbraio 1963 n. 151, sollevata in riferimento all'art. 5 Cost.). - cfr. S. n. 118/1977.
Massima n. 9467
Legittimamente l'art 3 della legge 15 febbraio 1963 n. 151, prima dell'istituzione del servizio sanitario nazionale, determinava la misura minima degli stipendi da corrispondersi da parte dei Comuni ai medici condotti, pur senza attribuire ai Comuni interessati specifiche risorse adeguate allo scopo. Il legislatore, infatti, non era materialmente in grado di definire il maggior onere e di fronteggiarlo con l'assegnazione di una apposita entrata, in quanto la maggior spesa derivante dalla norma impugnata, incideva assai diversamente sulle varie Amministrazioni comunali e, comunque, risultava meramente eventuale, in dipendenza dell'imprevedibile uso che ciascun Comune avrebbe fatto della propria autonomia di spesa. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 della legge 15 febbraio 1963 n. 151, sollevata in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost.). - cfr. S. n. 118/1977, cfr. anche S. n. 92/1981 per una fattispecie apparentemente analoga decisa in senso difforme.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 151, nella parte concernente gli stipendi minimi dei medici condotti, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto - in riferimento agli artt. 5 ed 81, quarto comma, della Costituzione - con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze