Corte costituzionale
Sentenza n. 326/1983
Corte cost., sent. 28 novembre 1983, n. 326
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 326/1983
- Data di deposito
- 28 novembre 1983
- Data di decisione
- 17 novembre 1983
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:326
Norme oggetto del giudizio
- art. 2751, bis n.1, codice civile
- art. 2, legge n. 426 del 29 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 9544
L'esigenza di attribuire trattamenti equipollenti a situazioni identiche - che sta alla base dell'applicazione dell'art. 3 Cost. - impone di estendere il privilegio generale sui mobili, riconosciuto agli altri crediti (anche risarcitori) collegati al rapporto di lavoro, alla pretesa risarcitoria del lavoratore derivante da infortunio di cui sia responsabile il datore di lavoro, nei limiti in cui tale pretesa non riceva ristoro da parte dell'I.N.A.I.L.. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 2751-bis, n. 1 cod. civ. ('sub' art. 2, L. 29 luglio 1975 n. 426), nella parte in cui non munisce del privilegio generale istituito dall'art. 2, L. n. 426 cit., il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale sia responsabile il datore di lavoro, se e nei limiti in cui il creditore non sia soddisfatto dalla percezione delle indennita` previdenziali e assistenziali obbligatorie dovute al lavoratore subordinato in dipendenza dello stesso infortunio. - v. S.n. 22/1967.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751 bis n. 1 c.c. (sub art. 2 l. 29 luglio 1975, n. 426) nella parte in cui non munisce del privilegio generale istituito dall'art. 2 l. 426/1975 il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale sia responsabile il datore di lavoro, se e nei limiti in cui il creditore non sia soddisfatto dalla percezione delle indennità previdenziali e assistenziali obbligatorie dovute al lavoratore subordinato in dipendenza dello stesso infortunio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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