Corte costituzionale

Sentenza n. 326/1983

Corte cost., sent. 28 novembre 1983, n. 326

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
326/1983
Data di deposito
28 novembre 1983
Data di decisione
17 novembre 1983
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:326

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9544

L'esigenza di attribuire trattamenti equipollenti a situazioni identiche - che sta alla base dell'applicazione dell'art. 3 Cost. - impone di estendere il privilegio generale sui mobili, riconosciuto agli altri crediti (anche risarcitori) collegati al rapporto di lavoro, alla pretesa risarcitoria del lavoratore derivante da infortunio di cui sia responsabile il datore di lavoro, nei limiti in cui tale pretesa non riceva ristoro da parte dell'I.N.A.I.L.. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 2751-bis, n. 1 cod. civ. ('sub' art. 2, L. 29 luglio 1975 n. 426), nella parte in cui non munisce del privilegio generale istituito dall'art. 2, L. n. 426 cit., il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale sia responsabile il datore di lavoro, se e nei limiti in cui il creditore non sia soddisfatto dalla percezione delle indennita` previdenziali e assistenziali obbligatorie dovute al lavoratore subordinato in dipendenza dello stesso infortunio. - v. S.n. 22/1967.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751 bis n. 1 c.c. (sub art. 2 l. 29 luglio 1975, n. 426) nella parte in cui non munisce del privilegio generale istituito dall'art. 2 l. 426/1975 il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale sia responsabile il datore di lavoro, se e nei limiti in cui il creditore non sia soddisfatto dalla percezione delle indennità previdenziali e assistenziali obbligatorie dovute al lavoratore subordinato in dipendenza dello stesso infortunio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Testo integrale

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