Corte costituzionale

Sentenza n. 320/1983

Corte cost., sent. 20 ottobre 1983, n. 320

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
320/1983
Data di deposito
20 ottobre 1983
Data di decisione
7 ottobre 1983
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:320

Norme oggetto del giudizio

  • art. 53, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941

Parametri

Massime

Massima n. 11419

Nel giudizio di legittimita` costituzionale in via incidentale qualora la norma impugnata, nonostante la sua successiva abrogazione, sia tuttavia applicabile nel giudizio a quo permane la rilevanza della relativa questione di legittimita` costituzionale, (Ammissibilita` della questione di legittimita`, costituzionale in riferimento all'art. 24, comma 2^, Cost. dell'art. 53 del r.d. 9 settembre 1941 n. 1022 abrogato dall'art. 16, comma 1^, L. 7 maggio 1981 n. 180 in quanto, in base alla disposizione impugnata, il giudice a quo (Tribunale supremo militare) doveva stabilire la validita` del giudizio di primo grado, svoltosi durante la vigenza della disposizione medesima).

Massima n. 11420

Il diritto di difesa non e` sufficientemente tutelato se all'imputato non e` data la reale possibilita` di partecipare sostanzialmente in posizione paritaria, alla dialettica processuale. Attraverso l'assistenza tecnica, che e` imposta dalle norme di procedura (artt. 125 e 128 c.p.p.) indipendentemente dalla volonta` dell'imputato, vengono assicurate le regolarita` del giudizio e la realizzazione dell'irrinunciabile diritto di difesa. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, comma 2^, Cost. - l'art. 53 r.d. 9 settembre 1941 n. 1022 nella parte in cui consente di scegliere, nei procedimenti penali davanti ai tribunali militari territoriali, i difensori tra gli ufficiali inferiori in servizio, dato che il difetto di preparazione giuridica di costoro, per quanto riguarda il diritto penale (sostanziale e processuale), pregiudica il diritto di difesa dell'imputato nel profilo riguardante l'assistenza tecnica professionale. - Cfr. sent. n. 46 del 1957 - " " 108 " 1963 - " " 190 " 1970 - " " 125 " 1979 - " " 188 " 1980

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 r.d. 9 settembre 1941 n. 1022 (ordinamento giudiziario militare), nella parte in cui consente di scegliere nei procedimenti penali davanti ai tribunali militari territoriali i difensori tra gli ufficiali inferiori in servizio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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