Corte costituzionale
Sentenza n. 320/1983
Corte cost., sent. 20 ottobre 1983, n. 320
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 320/1983
- Data di deposito
- 20 ottobre 1983
- Data di decisione
- 7 ottobre 1983
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:320
Norme oggetto del giudizio
- art. 53, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
Parametri
Massime
Massima n. 11419
Nel giudizio di legittimita` costituzionale in via incidentale qualora la norma impugnata, nonostante la sua successiva abrogazione, sia tuttavia applicabile nel giudizio a quo permane la rilevanza della relativa questione di legittimita` costituzionale, (Ammissibilita` della questione di legittimita`, costituzionale in riferimento all'art. 24, comma 2^, Cost. dell'art. 53 del r.d. 9 settembre 1941 n. 1022 abrogato dall'art. 16, comma 1^, L. 7 maggio 1981 n. 180 in quanto, in base alla disposizione impugnata, il giudice a quo (Tribunale supremo militare) doveva stabilire la validita` del giudizio di primo grado, svoltosi durante la vigenza della disposizione medesima).
Massima n. 11420
Il diritto di difesa non e` sufficientemente tutelato se all'imputato non e` data la reale possibilita` di partecipare sostanzialmente in posizione paritaria, alla dialettica processuale. Attraverso l'assistenza tecnica, che e` imposta dalle norme di procedura (artt. 125 e 128 c.p.p.) indipendentemente dalla volonta` dell'imputato, vengono assicurate le regolarita` del giudizio e la realizzazione dell'irrinunciabile diritto di difesa. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, comma 2^, Cost. - l'art. 53 r.d. 9 settembre 1941 n. 1022 nella parte in cui consente di scegliere, nei procedimenti penali davanti ai tribunali militari territoriali, i difensori tra gli ufficiali inferiori in servizio, dato che il difetto di preparazione giuridica di costoro, per quanto riguarda il diritto penale (sostanziale e processuale), pregiudica il diritto di difesa dell'imputato nel profilo riguardante l'assistenza tecnica professionale. - Cfr. sent. n. 46 del 1957 - " " 108 " 1963 - " " 190 " 1970 - " " 125 " 1979 - " " 188 " 1980
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 r.d. 9 settembre 1941 n. 1022 (ordinamento giudiziario militare), nella parte in cui consente di scegliere nei procedimenti penali davanti ai tribunali militari territoriali i difensori tra gli ufficiali inferiori in servizio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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