Corte costituzionale
Sentenza n. 312/1983
Corte cost., sent. 18 ottobre 1983, n. 312
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 312/1983
- Data di deposito
- 18 ottobre 1983
- Data di decisione
- 30 settembre 1983
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:312
Norme oggetto del giudizio
- provvedimento del medico provinciale del 30 maggio 1980
- art. 1, legge provincia Bolzano n. 12 del 3 settembre 1979
Parametri
- art. 3, Costituzione
- decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 41, Costituzione
- decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 31 luglio 1978
- art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 6, Costituzione
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 107, n.9, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 107, n.10, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
- statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 99, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
Massime
Massima n. 9628
Allorquando un giudizio di legittimita` costituzionale in via principale, ed un ricorso per conflitto di attribuzione involgono la medesima questione, i giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.
Massima n. 9629
L'interesse nazionale alla tutela delle minoranze linguistiche locali costituisce uno dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, e si pone come limite e al tempo stesso come indirizzo per l'esercizio della potesta` legislativa e amministrativa regionale e provinciale nel Trentino-Alto Adige.
Massima n. 9630
Il principio del bilinguismo previsto dall'art. 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige per gli esercenti un servizio di pubblico interesse non richiede norme statali di attuazione allorquando esso debba trovare applicazione in una materia che, come l'assistenza sanitaria, rientra pacificamente nella competenza legislativa provinciale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della legge provinciale di Bolzano 3 settembre 1979, n. 12, in riferimento agli artt. 100 e 107 n. 9, n. 10 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).
Massima n. 9631
Perche` il principio di parificazione della lingua tedesca e quella italiana comporta l'obbligo del bilinguismo per tutti i funzionari pubblici e gli esercenti un servizio di pubblica necessita` ed ha come destinatari non soltanto i cittadini rientranti in quelle categorie, di lingua madre italiana, ma anche quelli di lingua madre tedesca, la norma di una legge provinciale che ponga sullo stesso piano i cittadini di lingua madre tedesca e quelli di lingua madre italiana non viola il principio di eguaglianza, ed anzi costituisce puntuale applicazione dell'art. 6 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, legge provinciale di Bolzano 3 settembre 1979 n. 12, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 9632
[17~previsione dell'obbligo del bilinguismo per i dipendenti, della Provincia di Bolzano, in quanto esercenti un servizio di pubblico interesse, non contrasta con il principio di liberta` di iniziativa economica posto dall'art. 41 Cost., perche` e` ispirata alla necessita` di evitare che, dalla inattuazione di un tale obbligo, possano derivare danni ai cittadini nei cui confronti il farmacista e` tenuto a prestare la propria opera e che nella Provincia di Bolzano ben possono esprimersi indifferentemente in italiano o in tedesco. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della legge provinciale di Bolzano 3 settembre 1979, n. 12, in riferimento all'art. 41 Cost.).
Massima n. 9633
I farmacisti, a prescindere dalla qualificazione del regime autorizzatorio o concessorio - cui sono sottoposte le farmacie, svolgono un servizio di pubblico interesse, e quindi per operare nella Provincia di Bolzano devono essere in possesso del requisito di un'adeguata conoscenza della lingua tedesca e di quella italiana. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 l.p. di Bolzano 3 settembre 1979, n. 12 in riferimento agli artt. 4 St. T.A.A. e 6 Cost.).
Massima n. 9634
Poiche` e` stata riconosciuta la legittimita` costituzionale della norma provinciale sulla cui base e` stato emanato il provvedimento amministrativo impugnato con ricorso per conflitto di attribuzione, spetta alla Provincia autonoma di Bolzano ed ai suoi organi poter statuire in materia di possesso dei requisiti, ivi incluso il bilinguismo, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita` farmaceutica nel territorio della provincia medesima. (Reiezione del ricorso per conflitto di attribuzione avverso il provvedimento del medico provinciale di Bolzano 30 maggio 1980, con il quale e` stato bandito un concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova assegnazione nella Provincia).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 settembre 1979 n. 12 sollevate in riferimento agli artt. 3, 6 e 41 Cost., nonché agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, ed agli artt. 8,9,100 e 107 del suddetto d.P.R. in relazione al d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, così come modificato e integrato dal d.P.R. 31 luglio 1978 n. 571, dal Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale con l'ordinanza 16 dicembre 1980, di cui in epigrafe;
2) dichiara che spetta alla Provincia autonoma di Bolzano ed ai suoi organi amministrativi statuire in materia di possesso di requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle farmacie nella provincia medesima per ciò che attiene al bilinguismo e conseguentemente rigetta il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri contro il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 29 luglio 1980, di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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