Corte costituzionale
Sentenza n. 311/1983
Corte cost., sent. 18 ottobre 1983, n. 311
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 311/1983
- Data di deposito
- 18 ottobre 1983
- Data di decisione
- 30 settembre 1983
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:311
Norme oggetto del giudizio
- art. 43, lett.d, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 9429
Nel giudizio diretto a far dichiarare illegittimo il provvedimento di applicazione del divieto di attivita` in casa di cura privata, e` irrilevante la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 43, lett. d), della L. 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera), nella parte in cui indica nel "tempo definito" il rapporto normale di lavoro, disponendo che l'amministrazione possa, a domanda, consentire il "tempo pieno" (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 43, lett. d) della L. 12 febbraio 1968, n. 132 nella parte in cui - dopo avere affermato che lo stato giuridico dei medici ospedalieri con funzioni di diagnosi e cura deve prevedere l'incompatibilita` con l'esercizio professionale in casa di cura privata - indica nel tempo definito il rapporto normale di lavoro, disponendo che l'amministrazione, a domanda, possa consentire il tempo pieno).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, lett. d), della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera), nella parte in cui indica nel "tempo definito" il rapporto normale di lavoro, disponendo che l'amministrazione possa, a domanda, consentire il "tempo pieno", sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 12 gennaio 1977 (R.O. n. 203 del 1977) dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI GIUSEPPE
FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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