Corte costituzionale

Sentenza n. 311/1983

Corte cost., sent. 18 ottobre 1983, n. 311

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
311/1983
Data di deposito
18 ottobre 1983
Data di decisione
30 settembre 1983
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:311

Norme oggetto del giudizio

  • art. 43, lett.d, legge n. 132 del 12 febbraio 1968

Parametri

Massime

Massima n. 9429

Nel giudizio diretto a far dichiarare illegittimo il provvedimento di applicazione del divieto di attivita` in casa di cura privata, e` irrilevante la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 43, lett. d), della L. 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera), nella parte in cui indica nel "tempo definito" il rapporto normale di lavoro, disponendo che l'amministrazione possa, a domanda, consentire il "tempo pieno" (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 43, lett. d) della L. 12 febbraio 1968, n. 132 nella parte in cui - dopo avere affermato che lo stato giuridico dei medici ospedalieri con funzioni di diagnosi e cura deve prevedere l'incompatibilita` con l'esercizio professionale in casa di cura privata - indica nel tempo definito il rapporto normale di lavoro, disponendo che l'amministrazione, a domanda, possa consentire il tempo pieno).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, lett. d), della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera), nella parte in cui indica nel "tempo definito" il rapporto normale di lavoro, disponendo che l'amministrazione possa, a domanda, consentire il "tempo pieno", sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 12 gennaio 1977 (R.O. n. 203 del 1977) dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI GIUSEPPE

FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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