Corte costituzionale

Sentenza n. 288/1983

Corte cost., sent. 5 ottobre 1983, n. 288

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
288/1983
Data di deposito
5 ottobre 1983
Data di decisione
28 settembre 1983
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:288

Norme oggetto del giudizio

  • art. 61, comma 4, regio decreto legge n. 680 del 3 marzo 1938
  • legge n. 41 del 9 gennaio 1939

Parametri

Massime

Massima n. 10119

L'art. 61 dell'Ordinamento della Cassa di Previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, approvato con R.D.L. n. 680 del 1938, convertito in L n. 41 del 1939, disponendo che il godimento della pensione diretta comincia a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione del rapporto d'impiego e che,in caso di condanna penale dell'impiegato, il provvedimento di cessazione che sia adottato posteriormente alla data di passaggio in giudicato della sentenza non puo' avere efficacia anteriore alla data della stessa, anche agli effetti pensionistici, e' costituzionalmente illegittimo ( per l'epoca della sua vigenza e percio' anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 424 del 1966 che ha abrogato con effetto ex nunc le norme che prevedono esclusione o integrazione del diritto a pensione nel caso suddetto) poiche', in contrasto con l'art. 36 Cost., puo' comportare la perdita della pensione, a ragione dell'intervenuta condanna penale, sebbene al trattamento di quiescenza sia da riconoscere la natura di retribuzione differita per fini previdenziali. - V. S. nn. 3/1966; 78/1967; 25/1972; 85/1972; 188/1973; 26/1980; 142/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma quarto, dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agl'impiegati degli enti locali, approvato con r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella seconda parte, che inizia con le parole "Il provvedimento di cessazione" e termina con le parole "presente ordinamento".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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