Corte costituzionale
Sentenza n. 288/1983
Corte cost., sent. 5 ottobre 1983, n. 288
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 288/1983
- Data di deposito
- 5 ottobre 1983
- Data di decisione
- 28 settembre 1983
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:288
Norme oggetto del giudizio
- art. 61, comma 4, regio decreto legge n. 680 del 3 marzo 1938
- legge n. 41 del 9 gennaio 1939
Parametri
Massime
Massima n. 10119
L'art. 61 dell'Ordinamento della Cassa di Previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, approvato con R.D.L. n. 680 del 1938, convertito in L n. 41 del 1939, disponendo che il godimento della pensione diretta comincia a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione del rapporto d'impiego e che,in caso di condanna penale dell'impiegato, il provvedimento di cessazione che sia adottato posteriormente alla data di passaggio in giudicato della sentenza non puo' avere efficacia anteriore alla data della stessa, anche agli effetti pensionistici, e' costituzionalmente illegittimo ( per l'epoca della sua vigenza e percio' anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 424 del 1966 che ha abrogato con effetto ex nunc le norme che prevedono esclusione o integrazione del diritto a pensione nel caso suddetto) poiche', in contrasto con l'art. 36 Cost., puo' comportare la perdita della pensione, a ragione dell'intervenuta condanna penale, sebbene al trattamento di quiescenza sia da riconoscere la natura di retribuzione differita per fini previdenziali. - V. S. nn. 3/1966; 78/1967; 25/1972; 85/1972; 188/1973; 26/1980; 142/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma quarto, dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agl'impiegati degli enti locali, approvato con r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella seconda parte, che inizia con le parole "Il provvedimento di cessazione" e termina con le parole "presente ordinamento".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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