Corte costituzionale

Sentenza n. 251/1983

Corte cost., sent. 28 luglio 1983, n. 251

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
251/1983
Data di deposito
28 luglio 1983
Data di decisione
15 luglio 1983
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:251

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9856

La L. n. 392 del 1978 ha introdotto una disciplina della locazione degli immobili destinati ad uso abitativo che deroga a quella generale del codice civile, sottraendo il canone alla legge della domanda e dell'offerta, e determinando una durata del contratto non inferiore a quattro anni, onde assicurare al conduttore una sufficiente stabilita` che lo metta in condizioni di non cedere alle eventuali pressioni del locatore, dirette ad ottenere illegittimi aumenti del canone; a tale intento legislativo si collega la norma sul recesso anticipato, pattuito soltanto a favore del conduttore. Tale disciplina differenziata appare giustificata dal rilievo che la posizione del conduttore e` sostanzialmente diversa da quella del locatore, stante la difficolta` di reperimento di abitazioni nel mercato edilizio, mentre, proprio in relazione a tali condizioni, nel periodo semestrale di preavviso non dovrebbe essere difficile per il locatore trovare altro inquilino che corrisponda il canone stabilito dalla legge. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 4, primo comma, della L. 27 luglio 1978 n. 392 il quale prevede la facolta` delle parti di consentire contrattualmente che soltanto il conduttore, e non anche il locatore, possa recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso al locatore almeno sei mesi prima della data della risoluzione).

Massima n. 9857

Non sono omogenee - e razionalmente ricevono un differenziato trattamento - tanto la situazione del conduttore (per quanto esposto nella massima che precede) che quelle delle due categorie di locatori, gli uni con contratto sottoposto alla disciplina definitiva dettata dalla citata L. n. 392 del 1978 (ai quali non spetta in alcun caso il diritto di recesso) e gli altri con contratto soggetto alla disciplina transitoria (che possono recedere nei casi previsti dall'art. 59 della stessa legge). La previsione concernente i contratti soggetti alla disciplina definitiva, stipulati nella consapevolezza dei contenuti della introdotta normazione, riguarda, infatti una situazione diversa da quella oggetto della norma transitoria dell'art. 59 che, nel consentire anche al locatore, nel concorso di specifiche circostanze, il recesso, si riferisce a contratti cui si e` venuta a sovrapporre la disciplina dell'equo canone. (Non fondatezza della questione di legitimita` costituzionale, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 4, secondo comma, della L. n. 392 del 1978 nella parte in cui esclude che il locatore possa recedere dal contratto in regime definitivo per gravi motivi, diversamente a quanto l'art. 59 della stessa legge consente per il regime transitorio).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art 4, primo e secondo comma, l. 27 luglio 1978, n. 392, sollevate, in riferimento all'art 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, dai Pretori di Bologna, Cantù e Gragnano nonché dal Conciliatore di Castellammare di Stabia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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