Corte costituzionale

Sentenza n. 248/1983

Corte cost., sent. 28 luglio 1983, n. 248

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
248/1983
Data di deposito
28 luglio 1983
Data di decisione
15 luglio 1983
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:248

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 7, legge n. 319 del 10 maggio 1976
  • art. 6, comma 1, lett. a, legge n. 319 del 10 maggio 1976
  • art. 9, comma 3, legge n. 319 del 10 maggio 1976
  • art. 15, comma 6, legge n. 319 del 10 maggio 1976
  • art. 18, legge n. 650 del 24 dicembre 1979

Parametri

Massime

Massima n. 14373

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, qualora, fra piu' norme impugnate, solo ad alcune, per il loro contenuto, sia riferibile la questione sollevata, solo queste e non le altre, possono essere esaminate. E poiche', nel caso, degli articoli della legge 10 maggio 1976, n. 319 (artt. 6, primo comma, lett. a, 9, terzo comma, e 15, sesto e settimo comma) compresi nell'impugnativa dalle ordinanze di rimessione, solo l'art. 15 riguarda la procedura di controllo e di analisi delle acque di scarico che e' oggetto della questione, e' all'art. 15 che va limitato il giudizio della Corte.

Massima n. 14374

Come la Corte ha precisato, il diritto di difesa sarebbe violato qualora la nozione di "procedimento" nel quale il secondo comma dell'art. 24 Cost. garantisce la difesa quale diritto inviolabile, venisse intesa, riguardo al processo penale, in senso restrittivo, escludendo quelle attivita' "preordinate a una pronuncia penale che si traducono in processi verbali di cui e' consentita la lettura in dibattimento". Di conseguenza, come la Corte ha anche precisato, nel concetto di "procedimento" nel quale deve realizzarsi il diritto di difesa, devono ritenersi compresi gli atti di polizia giudiziaria di cui all'art. 225 cod. proc. pen., e in particolare, in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario, la fase di revisione delle analisi previste dall'art. 44 r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033. Pertanto, l'art. 15, settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, (come sostituito dall'art. 18 della legge 24 dicembre 1979, n. 650) limitandosi ad attribuire ai laboratori provinciali di igiene e profilassi le funzioni di controllo sugli scarichi non prevedendo che lo stesso ufficio debba dare avviso al titolare dello scarico del giorno in cui verranno effettuate le analisi in modo da consentire che l'interessato possa essere presente ed eventualmente farsi assistere da un consulente di parte, si pone in contrasto con l'art. 24 Cost. e va, quindi, dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che il laboratorio provinciale dia avviso al titolare dello scarico affinche' possa presenziare all'esecuzione delle analisi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 comma settimo legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) come sostituito dall'art. 18 legge 24 dicembre 1979, n. 650, nella parte in cui non prevede che il Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi dia avviso al titolare dello scarico affinché possa presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle analisi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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