Corte costituzionale

Sentenza n. 247/1983

Corte cost., sent. 28 luglio 1983, n. 247

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
247/1983
Data di deposito
28 luglio 1983
Data di decisione
15 luglio 1983
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:247

Norme oggetto del giudizio

  • art. 56, comma 6, legge n. 600 del 29 settembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 9335

Il principio di unita` della giurisdizione o del necessario coordinamento tra giurisdizioni diverse va contemperato con il diritto di azione e di difesa dei terzi che si siano trovati nell'impossibilita` di intervenire o di assumere veste di parte nel giudizio. Pertanto e` incostituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost. l'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29.9.1973 n. 600 nella parte in cui comporta che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo in conseguenza della decisione di una Commissione tributaria vincoli il giudice penale per i reati contestati a chi sia rimasto estraneo al giudizio tributario, perche` non posto in condizione di intervenirvi o di parteciparvi. - cfr. SS.nn.55/1971, 99/1973, 102/1981 e 88/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui comporta che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo in conseguenza della decisione di una commissione tributaria vincoli il giudice penale, nella cognizione dei reati previsti in materia di imposte sui redditi, contestati a chi sia rimasto estraneo al giudizio tributario, perché non posto in condizioni di intervenirvi o di parteciparvi;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 42 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 della Costituzione, sollevate dal Tribunale di Ravenna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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