Corte costituzionale
Sentenza n. 247/1983
Corte cost., sent. 28 luglio 1983, n. 247
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 247/1983
- Data di deposito
- 28 luglio 1983
- Data di decisione
- 15 luglio 1983
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:247
Norme oggetto del giudizio
- art. 56, comma 6, legge n. 600 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 9335
Il principio di unita` della giurisdizione o del necessario coordinamento tra giurisdizioni diverse va contemperato con il diritto di azione e di difesa dei terzi che si siano trovati nell'impossibilita` di intervenire o di assumere veste di parte nel giudizio. Pertanto e` incostituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost. l'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29.9.1973 n. 600 nella parte in cui comporta che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo in conseguenza della decisione di una Commissione tributaria vincoli il giudice penale per i reati contestati a chi sia rimasto estraneo al giudizio tributario, perche` non posto in condizione di intervenirvi o di parteciparvi. - cfr. SS.nn.55/1971, 99/1973, 102/1981 e 88/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui comporta che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo in conseguenza della decisione di una commissione tributaria vincoli il giudice penale, nella cognizione dei reati previsti in materia di imposte sui redditi, contestati a chi sia rimasto estraneo al giudizio tributario, perché non posto in condizioni di intervenirvi o di parteciparvi;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 42 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 della Costituzione, sollevate dal Tribunale di Ravenna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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