Corte costituzionale

Sentenza n. 237/1983

Corte cost., sent. 25 luglio 1983, n. 237

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
237/1983
Data di deposito
25 luglio 1983
Data di decisione
15 luglio 1983
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:237

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 8, legge n. 183 del 2 maggio 1976
  • art. 6, comma 9, legge n. 183 del 2 maggio 1976
  • art. 6, comma 5, legge n. 183 del 2 maggio 1976
  • legge n. 183 del 2 maggio 1976
  • art. 3, legge n. 183 del 2 maggio 1976
  • art. 15, legge n. 183 del 2 maggio 1976
  • art. 16, comma 1, legge n. 183 del 2 maggio 1976
  • art. 16, comma 3, legge n. 183 del 2 maggio 1976
  • art. 16, comma 2, legge n. 183 del 2 maggio 1976
  • art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 9 novembre 1976
  • art. 16, legge n. 183 del 2 maggio 1976
  • art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 9 novembre 1976
  • art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 9 novembre 1977
  • art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978

Parametri

  • art. 43, regio decreto n. 455 del 15 maggio 1946
  • art. 56, legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948
  • art. 14, lett.q, regio decreto n. 455 del 15 maggio 1946
  • art. 6, legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948
  • art. 3, lett.a, legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948
  • art. 14, lett.p, regio decreto n. 455 del 15 maggio 1946
  • art. 4, n.6, legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963
  • art. 3, legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948
  • art. 4, legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963
  • art. 14, regio decreto n. 455 del 13 maggio 1946
  • art. 4, n.12, legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963
  • art. 14, regio decreto n. 455 del 15 maggio 1946
  • art. 76, Costituzione
  • art. 14, regio decreto n. 403 del 15 maggio 1946
  • art. 21, legge n. 183 del 2 maggio 1976

Massime

Massima n. 9617

La violazione della sfera di competenza legislativa delle regioni si verifica al momento della emanazione dell'atto normativo che si assume lesivo e non nel momento dell'attuazione in via amministrativa dello stesso.

Massima n. 9618

I decreti legislativi di attuazione statutaria, preceduti dalle proposte e dai pareri delle commissioni paritetiche, sono espressione di una competenza separata e riservata rispetto a quelle esercitabile con legge statale ordinaria ai sensi della VIII disposizione transitoria della Costituzione.

Massima n. 9619

Il trasferimento del personale periferico dallo Stato e dagli altri enti pubblici nazionali alle Regioni Sicilia e Sardegna deve essere attuato sulla base di proposte formulate dalla Commissione paritetica prevista dalle rispettive disposizioni statutarie, e pertanto, e` illegittimo l'art. 6, commi quinto, ottavo e nono della legge 2 maggio 1976, n. 183 che demanda ad un decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le Regioni interessate, il trasferimento alle Regioni del personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno.

Massima n. 9620

Il legislatore statale puo` dettare norme dirette a coordinare gli incentivi creditizi per l'espansione delle attivita` produttive ed in particolare delle attivita` industriali e commerciali senza che cio` comporti violazione delle competenze legislative primarie delle regioni, in quanto, con riferimento alla incentivazione dello sviluppo economico, gli interessi particolari sono condizionati all'interesse primario del quale e` portatore lo Stato. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183, che demanda ad un comitato composto dai rappresentanti delle regioni meridionali la competenza ad esprimere un parere su tutte le questioni concernenti il coordinamento dell'intervento straordinario nel mezzogiorno con gli interventi dei Ministeri e delle Regioni).

Massima n. 9621

Il legislatore statale puo` dettare norme dirette a coordinare gli incentivi creditizi per l'espansione delle attivita` produttive ed in particolare delle attivita` industriali e commerciali senza che cio` comporti violazione delle competenze legislative primarie delle regioni, in quanto, con riferimento alla incentivazione dello sviluppo economico, gli interessi particolari sono condizionati all'interesse primario del quale e` portatore lo Stato. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 15 della legge 2 maggio 1986, n. 183, che delega il Governo della Repubblica a coordinare gli incentivi creditizi nel settore industriale in vigore per altri territori con quelli previsti per le iniziative industriali nel Mezzogiorno).

Massima n. 9622

Il legislatore statale puo` dettare norme dirette a coordinare gli incentivi creditizi per l'espansione delle attivita` produttive ed in particolare delle attivita` industriali e commerciali senza che cio` comporti violazione delle competenze legislative primarie delle regioni, in quanto, con riferimento alla incentivazione dello sviluppo economico, gli interessi particolari sono condizionati all'interesse primario del quale e` portatore lo Stato. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 16, commi primo, secondo e terzo, della legge 2 maggio 1976, n. 183, che impone alle regioni di coordinare le proprie leggi con le norme ed i principi fondamentali in materia di incentivazioni industriali, vietando alle stesse di disporre incentivi diversi da quelli posti dalla legge n. 183 del 1976, o superiori agli stessi e prevede l'abrogazione delle leggi regionali in contrasto con la medesima legge statale).

Massima n. 9623

L'esercizio del potere di coordinamento delle agevolazioni creditizie conferito al Governo dall'art. 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183 non lede la competenza primaria della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di industria, commercio ed urbanistica. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 che disciplina il procedimento di concessione del credito agevolato prevedendo che le Regioni esprimano un parere vincolato).

Massima n. 9624

Costituiscono legittima applicazione della facolta` di coordinamento delle agevolazioni creditizie nel settore industriale, le previsioni secondo cui il concorso delle agevolazioni creditizie previste dalla legge statale con quelle disposte dalle leggi regionali e` ammissibile entro i limiti massimi previsti dalla legge statale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 28 del d.P.R. 9 novembre 1977, n. 902, che, in attuazione della delega conferita dalla legge 2 maggio 1976, n. 183 ha previsto il concorso delle agevolazioni statali e regionali entro i limiti fissati dallo stesso d.P.R.).

Massima n. 9625

Nel giudizio di legittimita` costituzionale in via principale, le Regioni possono far valere unicamente la lesione della propria sfera di competenza. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 28 del d.P.R. 9 novembre 1977, n. 902, impugnato per preteso eccesso dai limiti della delega contenuta nell'art. 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Massima n. 9626

Le necessita` di coordinamento tra leggi statali e leggi regionali in materia di credito agevolato per l'industria riguarda sia le Regioni a statuto ordinario che quelle a statuto speciale, potendo altrimenti risultare vanificato l'obiettivo stesso del coordinamento. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 48 d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 che impone glistessi limiti a tutte le Regioni non differenziando quelle a statuto speciale).

Massima n. 9627

Nel giudizio di legittimita` costituzionale in via principale, le Regioni possono denunciare soltanto l'invasione della propria sfera di competenze, come previsto dall'art. 32 legge 11 marzo 1953, n. 87. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 48 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 che eccederebbe i limiti della delega contenuta nell'art. 21 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi quinto, ottavo e nono, della legge 2 maggio 1976, n. 183, nella parte in cui prevede il trasferimento alle Regioni Sicilia e Sardegna del personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 15 e 16, commi primo, secondo e terzo, della stessa legge n. 183/1976; degli artt. 9 e 28 d.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 e 48 d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, sollevate dalle Regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi indicati in epigrafe, per violazione degli artt. 14 dello statuto Siciliano, 3 dello statuto Sardo e 4 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia.

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 76 della Costituzione, degli stessi artt. 28 d.P.R. n. 902/1976 e 48 d.PR. n. 218/1978, sollevate dalla Regione Sicilia con i ricorsi nn. 2/1977 e 15/1978.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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