Corte costituzionale
Sentenza n. 214/1983
Corte cost., sent. 18 luglio 1983, n. 214
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 214/1983
- Data di deposito
- 18 luglio 1983
- Data di decisione
- 1° luglio 1983
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:214
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 11411
Permane la rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionale gia` sollevate in merito alla normativa sull'adozione internazionale antecedente alla legge 4 maggio 1983 n. 184, nonostante la sopravvenuta entrata in vigore di tale testo normativo, in quanto in base all'art. 76 della legge n. 184 cit. alle procedure per l'adozione di minori stranieri in corso al momento dell'entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima. (Ammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 796, 797 e 801 c.p.c. sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, comma primo, 30, commi primo e secondo, Cost. in relazione a provvedimenti di adozione di minori stranieri).
Massima n. 11412
Qualora oggetto della delibazione della Corte di Appello non sia un atto di natura giurisdizionale, bensi` un atto notarile espressione di privata autonomia al relativo procedimento si applica l'art. 804 c.p.c. e non gli artt. 801, 796 e 797 c.p.c. (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 796, 797, 801 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 primo comma, 30 commi primo e secondo Cost., in sede di delibazione di un atto di adozione di un minore straniero che, in base all'ordinamento dello stato estero di appartenenza, non aveva natura di atto giurisdizionale bensi` esclusivamente di atto pubblico notarile).
Massima n. 11413
In epoca anteriore alla legge n. 184 del 1983 dovendo, in sede di delibazione di provvedimenti di adozione, la valutazione effettuarsi esclusivamente sulla base delle norme dell'ordinamento processuale italiano (che non consentono, in principio, il riesame di merito del provvedimento da delibare) non erano comparabili la disciplina dell'adozione dettata dagli ordinamenti stranieri con quello vigente in Italia e, conseguentemente, da tale raffronto non si potevano far derivare questioni di legittimita` costituzionale. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 796, 797, 801 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 comma primo e 30 commi primo e secondo Cost., per la parte in cui, in materia di delibazione di provvedimenti di adozione, non attribuiscono al giudice della delibazione il potere di valutare e di decidere se il concreto interesse del minore suggerisca di scegliere una specie di adozione diversa da quella che viene richiesta nel provvedimento da delibare). - V. sent. n. 11/1981.
Massima n. 11414
Anche in sede di delibazione vengono in considerazione, attraverso il filtro dell'art. 797 c.p.c., i principi supremi dell'ordinamento costituzionale quale passaggio obbligato della tematica dell'ordine pubblico. Tuttavia, in materia di delibazione di provvedimenti di adozione, non compete alla Corte Costituzionale, ma al legislatore, nell'ambito della propria discrezionalita`, operare scelte in ordine ai rapporti tra ordinamento italiano e ordinamenti stranieri in quanto tali scelte, riferendosi ad un complesso normativo di estesa articolazione, comportano una serie di previsioni anche di natura organizzativa, come dimostrato dalla legge n. 184 del 1983 (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 796, 797 e 801 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 comma primo e 30 commi primo e secondo Cost., per la parte in cui non consentono al giudice, in sede di delibazione di provvedimenti di adozione, di accertare la sussistenza del presidio, nella procedura straniera di adozione, delle stesse garanzie dettate dal codice civile per l'adozione in Italia). - V. sent. n. 11/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i tre incidenti iscritti ai nn. 173, 174 e 374 RO. 1982, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 796, 797 e 801 cod. proc. civ., sollevate colle ordinanze in epigrafe dalla Corte d'Appello di Torino - Sezione minorenni - in riferimento agli artt. 2, 3, comma primo e 30 commi primo e secondo Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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