Corte costituzionale
Sentenza n. 213/1983
Corte cost., sent. 18 luglio 1983, n. 213
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 213/1983
- Data di deposito
- 18 luglio 1983
- Data di decisione
- 1° luglio 1983
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:213
Norme oggetto del giudizio
- art. 89, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 10115
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 89, secondo comma del D.P.R. n. 1124 del 1965, sollevata sostenendo che la norma denunciata, stabilendo che durante il periodo in cui l'infortunato non puo' attendere al suo lavoro per sottoporsi a cure dirette al recupero della capacita' lavorativa l'Istituto assicuratore integra la rendita di inabilita' fino alla misura massima dell'indennita' per inabilita' temporanea, violerebbe il principio di eguaglianza col prevedere un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello stabilito per altre ipotesi di assenza per malattia, in cui al lavoratore spetta tanto la rendita quanto la retribuzione. (Nella specie, controvertendosi sul trattamento dovuto ad un dipendente dell'azienda ferroviaria statale, la Corte ha rilevato che l'ordinanza di rimessione non conteneva, alla stregua dell'oggetto della domanda, i necessari raccordi ermeneutici fra la norma generale denunciata e quella speciale, concernente i ferrovieri, di cui all'art. 41 della legge n. 425 del 1958, come modificata dalla legge n. 304 del 1963).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali") sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 13 febbraio 1976 del Tribunale di Cagliari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il l luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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