Corte costituzionale

Sentenza n. 207/1983

Corte cost., sent. 6 luglio 1983, n. 207

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
207/1983
Data di deposito
6 luglio 1983
Data di decisione
30 giugno 1983
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:207

Norme oggetto del giudizio

  • art. 31, comma 1, n.5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 27 ottobre 1953
  • art. 31, comma 1, n.4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 27 ottobre 1953

Parametri

  • art. 33, comma 5, Costituzione
  • art. 13, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 12, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 11697

La questione di legittimita` costituzionale va dichiarata inammissibile perche` l'impugnato art. 31, comma primo, nn. 4 e 5, del D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068, non ha alcun contenuto normativo, suscettibile di trovare applicazione da parte dei giudici a quibus, nel senso censurato dalle ordinanze di rimessione. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 33, comma quinto, Cost. - dell'art. 31, comma primo, nn. 4 e 5, del D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068, assumendo che esso, pur non avendo abrogato la disciplina dettata in materia di abilitazione professionale dall'art. 2 della L. n. 327 del 1906, valga senz'altro ad esentare dall'obbligo della pratica biennale e dal superamento dell'apposito esame gli abilitati all'insegnamento della ragioneria negli istituti tecnici commerciali, e conseguentemente venga disatteso l'obbligo, ex art. 33, comma quinto, Cost., dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione).

Massima n. 11698

I mezzi istruttori utilizzabili nei giudizi sulla legittimita` costituzionale delle leggi, in applicazione dell'art. 13, L. n. 87 del 1953, e dell'art. 12, Norme integrative del 16 marzo 1956, giovano allo scopo di conoscere dati od elementi di fatto, non gia` per stabilire in qual modo si debba interpretare la disciplina impugnata o per surrogare il mancato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Massima n. 11699

Il legislatore ordinario puo` equiparare all'esame di Stato, generalmente prescritto per l'accertamento di determinate capacita` professionali, altri esami che in effetti soddisfino la medesima esigenza. Ma rimane fermo che tali equipollenti, rappresentando un'eccezione alla regola, devono venire espressamente previsti, anziche` risultare in modo implicito. Peraltro non si possono ipotizzare equipollenze del genere, laddove il legislatore non abbia - come nella specie - definito i termini e le modalita` dell'accertamento normalmente necessario per i candidati all'abilitazione professionale. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 33, comma quinto, Cost. - dell'art. 31, comma primo, nn. 4 e 5, del D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068, assumendo che esso, pur non avendo abrogato la disciplina dettata in materia di abilitazione professionale dall'art. 2 della L. n. 327 del 1906, valga senz'altro ad esentare dall'obbligo della pratica biennale e dal superamento dell'apposito esame gli abilitati all'insegnamento della ragioneria negli istituti tecnici commerciali, e conseguentemente venga disatteso l'obbligo, ex art. 33, comma quinto, Cost., dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione). - cfr. S. nn. 174 e 175/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo comma, nn. 4 e 5, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, in riferimento all'art. 33, quinto comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Pistoia e dalla Corte d'appello di Cagliari, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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