Corte costituzionale
Sentenza n. 191/1983
Corte cost., sent. 29 giugno 1983, n. 191
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 191/1983
- Data di deposito
- 29 giugno 1983
- Data di decisione
- 23 giugno 1983
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- DE STEFANO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:191
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 11691
Le statuizioni del secondo e terzo comma dell'art. 480 cod. civ., relative alla decorrenza del termine prescrizionale in caso di istituiti sub condicione e di chiamati ulteriori, esaurendo l'ambito della vocatio (in quanto, diversamente dall'assunto del giudice a quo, sono da ritenere vocati i primi, per la logica della delazione condizionata, e i secondi, per letterale dettato della norma stessa) e non potendo percio` ricomprendere anche soggetti non vocati, come i figli naturali che ottengano la dichiarazione giudiziale di paternita` posteriormente all'apertura della successione, non sono elevabili a tertium comparationis ai fini della valutazione della legittimita` costituzionale della diversita` di trattamento. Trova peraltro applicazione, in tema di accettazione dell'eredita` da parte di detti figli naturali, il principio generale ex art. 2935 cod. civ., della decorrenza della prescrizione dal giorno in cui il diritto puo` essere fatto valere e pertanto e` possibile risolvere la controversia mediante una interpretazione logico-sistematica della normativa in questione, diversa dalla lettura offerta dal giudice a quo. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 480 cod. civ., nella parte in cui non prevede che per i figli naturali il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredita` decorra dal giorno della dichiarazione giudiziale di paternita` anziche` da quello dell'apertura della successione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 480 c.c., sollevata dalla Corte d'appello di Catanzaro in riferimento all'art. 3 Cost. con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE
ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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