Corte costituzionale
Sentenza n. 173/1983
Corte cost., sent. 16 giugno 1983, n. 173
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 173/1983
- Data di deposito
- 16 giugno 1983
- Data di decisione
- 8 giugno 1983
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:173
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 903 del 9 dicembre 1977
- art. 19, legge n. 903 del 9 dicembre 1977
- legge n. 903 del 9 dicembre 1977
- art. 9, legge n. 444 del 18 marzo 1968
- art. 39, regio decreto n. 577 del 5 febbraio 1928
- art. 6, regio decreto n. 1286 del 11 agosto 1933
- art. 1, legge n. 470 del 3 aprile 1958
- art. 1, regio decreto n. 1286 del 11 agosto 1933
- art. 41, regio decreto n. 577 del 5 febbraio 1928
- art. 28, legge n. 444 del 18 marzo 1968
- art. 8, legge n. 444 del 18 marzo 1968
- art. 11, comma 2, legge n. 444 del 18 marzo 1968
- art. 18, comma 3, legge n. 444 del 18 marzo 1968
- art. 9, legge n. 463 del 9 agosto 1978
- art. 20, legge n. 444 del 18 marzo 1968
- art. 19, legge n. 444 del 18 marzo 1968
- art. 10, legge n. 444 del 18 marzo 1968
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 14325
L'art. 19 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, dichiara abrogate, ma solo per l'avvenire, tutte le disposizioni incompatibili.
Massima n. 14326
Sul piano temporale in cui spiegano effetto, le disposizioni della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono venute ad adeguare l'assetto dei rapporti di lavoro alla parita' di trattamento fra uomo e donna. Tale criterio, sancito in via generale, esclude, secondo dottrina e giurisprudenza, anche le ingiustificate disparita' di disciplina che operano ai danni del lavoratore maschio.
Massima n. 14327
In materia di scuola materna non si puo' certo presumere che gli uomini non siano idonei ad insegnarvi. La presenza di una componente maschile nel corpo insegnante puo' anzi arricchire la scuola materna del contributo di piu' varie risorse educative e di una maggiore apertura di tutta l'attivita' didattica alla realta' sociale. Pertanto, le norme degli artt. 39 del r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, 41 dello stesso decreto (come modificato dall'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 470) e degli artt. 6 del citato r.d. n. 1286 del 1933 e 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444, che escludono gli allievi maschi dalla frequenza delle scuole magistrali del grado preparatorio e i candidati privatisti maschi dai relativi esami di abilitazione, e contemplano, per la scuola materna soltanto insegnanti donne - norme tuttora applicabili a casi, come quello di specie, anteriori alla legge n. 903 del 1977 sulla parita' fra uomo e donna in materia di lavoro - vanno dichiarate illegittime per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Massima n. 14328
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 39 del r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, 41 dello stesso decreto, 6 del r.d. 11 agosto 1933, n. 1286 e 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444 (v. massima precedente), vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi anche gli artt. 8, 10, 11, secondo comma, 18, terzo comma, 19, 20, 28 della citata legge n. 444 del 1968, nonche' l'art. 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, nella parte in cui tali disposizioni si riferiscono alle insegnanti, invece che al corpo docente di ambo i sessi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 del R. D. 5 febbraio 1928, n. 577, e dell'art. 41 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1 del R.D. 11 agosto 1933, n. 1286 e dall'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 470; dell'art. 6 del citato R.D. n. 1286 del 1933; dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444 ("Ordinamento della scuola materna statale"), nella parte in cui tali disposizioni escludono gli alunni e candidati privatisti di sesso maschile rispettivamente dalla frequenza della scuola magistrale e dai relativi esami di abilitazione e gli insegnanti di sesso maschile dall'attività didattica della scuola statale del grado preparatorio;
b) dichiara, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale degli artt. 8, 10, 11, secondo comma, 18, terzo comma, 19, 20, 28 della citata legge n. 444 del 1968; nonché dell'art. 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463 ("Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado"), nella parte in cui tali disposizioni si riferiscono alle insegnanti, invece che al corpo docente di ambo i sessi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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