Corte costituzionale

Sentenza n. 173/1983

Corte cost., sent. 16 giugno 1983, n. 173

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
173/1983
Data di deposito
16 giugno 1983
Data di decisione
8 giugno 1983
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:173

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 903 del 9 dicembre 1977
  • art. 19, legge n. 903 del 9 dicembre 1977
  • legge n. 903 del 9 dicembre 1977
  • art. 9, legge n. 444 del 18 marzo 1968
  • art. 39, regio decreto n. 577 del 5 febbraio 1928
  • art. 6, regio decreto n. 1286 del 11 agosto 1933
  • art. 1, legge n. 470 del 3 aprile 1958
  • art. 1, regio decreto n. 1286 del 11 agosto 1933
  • art. 41, regio decreto n. 577 del 5 febbraio 1928
  • art. 28, legge n. 444 del 18 marzo 1968
  • art. 8, legge n. 444 del 18 marzo 1968
  • art. 11, comma 2, legge n. 444 del 18 marzo 1968
  • art. 18, comma 3, legge n. 444 del 18 marzo 1968
  • art. 9, legge n. 463 del 9 agosto 1978
  • art. 20, legge n. 444 del 18 marzo 1968
  • art. 19, legge n. 444 del 18 marzo 1968
  • art. 10, legge n. 444 del 18 marzo 1968

Parametri

Massime

Massima n. 14325

L'art. 19 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, dichiara abrogate, ma solo per l'avvenire, tutte le disposizioni incompatibili.

Massima n. 14326

Sul piano temporale in cui spiegano effetto, le disposizioni della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono venute ad adeguare l'assetto dei rapporti di lavoro alla parita' di trattamento fra uomo e donna. Tale criterio, sancito in via generale, esclude, secondo dottrina e giurisprudenza, anche le ingiustificate disparita' di disciplina che operano ai danni del lavoratore maschio.

Massima n. 14327

In materia di scuola materna non si puo' certo presumere che gli uomini non siano idonei ad insegnarvi. La presenza di una componente maschile nel corpo insegnante puo' anzi arricchire la scuola materna del contributo di piu' varie risorse educative e di una maggiore apertura di tutta l'attivita' didattica alla realta' sociale. Pertanto, le norme degli artt. 39 del r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, 41 dello stesso decreto (come modificato dall'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 470) e degli artt. 6 del citato r.d. n. 1286 del 1933 e 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444, che escludono gli allievi maschi dalla frequenza delle scuole magistrali del grado preparatorio e i candidati privatisti maschi dai relativi esami di abilitazione, e contemplano, per la scuola materna soltanto insegnanti donne - norme tuttora applicabili a casi, come quello di specie, anteriori alla legge n. 903 del 1977 sulla parita' fra uomo e donna in materia di lavoro - vanno dichiarate illegittime per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Massima n. 14328

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 39 del r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, 41 dello stesso decreto, 6 del r.d. 11 agosto 1933, n. 1286 e 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444 (v. massima precedente), vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi anche gli artt. 8, 10, 11, secondo comma, 18, terzo comma, 19, 20, 28 della citata legge n. 444 del 1968, nonche' l'art. 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, nella parte in cui tali disposizioni si riferiscono alle insegnanti, invece che al corpo docente di ambo i sessi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 del R. D. 5 febbraio 1928, n. 577, e dell'art. 41 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1 del R.D. 11 agosto 1933, n. 1286 e dall'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 470; dell'art. 6 del citato R.D. n. 1286 del 1933; dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444 ("Ordinamento della scuola materna statale"), nella parte in cui tali disposizioni escludono gli alunni e candidati privatisti di sesso maschile rispettivamente dalla frequenza della scuola magistrale e dai relativi esami di abilitazione e gli insegnanti di sesso maschile dall'attività didattica della scuola statale del grado preparatorio;

b) dichiara, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale degli artt. 8, 10, 11, secondo comma, 18, terzo comma, 19, 20, 28 della citata legge n. 444 del 1968; nonché dell'art. 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463 ("Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado"), nella parte in cui tali disposizioni si riferiscono alle insegnanti, invece che al corpo docente di ambo i sessi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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