Corte costituzionale
Sentenza n. 163/1983
Corte cost., sent. 2 giugno 1983, n. 163
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 163/1983
- Data di deposito
- 2 giugno 1983
- Data di decisione
- 2 giugno 1983
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:163
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, regio decreto legge n. 636 del 14 aprile 1939
- art. 24, legge n. 160 del 3 giugno 1975
Parametri
Massime
Massima n. 10113
L'art. 10, primo comma, del R.D.L. n. 636 del 1939, nella parte in cui non prevede che si consideri invalido, ai fini del relativo trattamento previdenziale, anche l'assicurato la cui capacita' di guadagno sia ridotta a meno di un terzo precedentemente alla costituzione del rapporto assicurativo e subisca un'ulteriore riduzione nel corso del rapporto stesso, contrasta con l'art. 38, secondo comma Cost. perche' preclude al soggetto con ridotta capacita', che legittimamente si inserisca nel mondo del lavoro (come e' suo diritto ai sensi degli artt. 3, 4 e 38 terzo comma Cost.) e che, soggiacendo all'usura psicofisica propria dell'impegno richiestogli, veda concretarsi il rischio di un ulteriore aggravamento delle sue gia' menomate condizioni, di avvalersi della tutela previdenziale apprestata appunto per suddetti rischi, sebbene sia tenuto, durante il rapporto di lavoro, al versamento dei relativi contributi. - V. S. n. 91/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (secondo il testo risultante ora dall'art. 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160) nella parte in cui non prevede che si considera invalido anche l'assicurato la cui capacità di guadagno sia ridotta a meno di un terzo precedentemente alla costituzione del rapporto assicurativo e subisca una ulteriore riduzione nel corso del rapporto stesso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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