Corte costituzionale

Sentenza n. 161/1983

Corte cost., sent. 13 giugno 1983, n. 161

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
161/1983
Data di deposito
13 giugno 1983
Data di decisione
2 giugno 1983
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
DE STEFANO
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:161

Norme oggetto del giudizio

  • legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 16 settembre 1980

Parametri

  • art. 97, Costituzione
  • art. 5, n.4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 960 del 26 giugno 1965

Massime

Massima n. 11349

L'indennita` una tantum prevista dalla legge della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 16 settembre 1980 a favore degli amministratori locali per attivita` extraistituzionale svolta per conto della Regione quali "ordinatori secondari di spesa" in relazione agli interventi di ricostruzione nelle zone terremotate, non costituisce duplicazione dell'indennita` temporanea gia` spettante, in base alla legge regionale 13 luglio 1976, n. 31, agli amministratori degli enti locali delle zone colpite dal sisma, in quanto le suddette indennita` si riferiscono ad attivita` tra loro qualitativamente non omogenee. Non ricorre pertanto la dedotta violazione dell'art. 97 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 16 settembre 1980).

Massima n. 11350

L'estensione dell'indennita` una tantum, prevista dalla legge della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 16 settembre 1980 a favore degli amministratori degli enti locali per attivita` extraistituzionale svolta per conto della Regione in relazione agli interventi di ricostruzione nelle zone terremotate, ai Commissari nominati a seguito di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, non contrasta con l'art. 4, del d.P.R. 26 giugno 1965, n. 960, che riserva allo Stato i provvedimenti di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali. Non interferisce infatti nei poteri riservati allo Stato il riconoscimento, da parte della Regione, di un compenso al Commissario, per un'attivita` prestata per delega della Regione, nell'esclusivo interesse di questa. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 5, n. 4, dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia ed all'art. 4 del d.P.R. 26 giugno 1965, n. 960, di attuazione, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 16 settembre 1980).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 16 settembre 1980 impugnata con ricorso 1 ottobre 1980 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento all'art. 97 Cost., nonché agli artt. 5 n. 4 Statuto speciale della Regione Friuli- Venezia Giulia e 4 D.P.R. 26 giugno 1965 n. 960.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE

ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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