Corte costituzionale
Sentenza n. 161/1983
Corte cost., sent. 13 giugno 1983, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 161/1983
- Data di deposito
- 13 giugno 1983
- Data di decisione
- 2 giugno 1983
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- DE STEFANO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:161
Norme oggetto del giudizio
- legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 16 settembre 1980
Parametri
- art. 97, Costituzione
- art. 5, n.4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 960 del 26 giugno 1965
Massime
Massima n. 11349
L'indennita` una tantum prevista dalla legge della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 16 settembre 1980 a favore degli amministratori locali per attivita` extraistituzionale svolta per conto della Regione quali "ordinatori secondari di spesa" in relazione agli interventi di ricostruzione nelle zone terremotate, non costituisce duplicazione dell'indennita` temporanea gia` spettante, in base alla legge regionale 13 luglio 1976, n. 31, agli amministratori degli enti locali delle zone colpite dal sisma, in quanto le suddette indennita` si riferiscono ad attivita` tra loro qualitativamente non omogenee. Non ricorre pertanto la dedotta violazione dell'art. 97 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 16 settembre 1980).
Massima n. 11350
L'estensione dell'indennita` una tantum, prevista dalla legge della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 16 settembre 1980 a favore degli amministratori degli enti locali per attivita` extraistituzionale svolta per conto della Regione in relazione agli interventi di ricostruzione nelle zone terremotate, ai Commissari nominati a seguito di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, non contrasta con l'art. 4, del d.P.R. 26 giugno 1965, n. 960, che riserva allo Stato i provvedimenti di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali. Non interferisce infatti nei poteri riservati allo Stato il riconoscimento, da parte della Regione, di un compenso al Commissario, per un'attivita` prestata per delega della Regione, nell'esclusivo interesse di questa. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 5, n. 4, dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia ed all'art. 4 del d.P.R. 26 giugno 1965, n. 960, di attuazione, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 16 settembre 1980).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 16 settembre 1980 impugnata con ricorso 1 ottobre 1980 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento all'art. 97 Cost., nonché agli artt. 5 n. 4 Statuto speciale della Regione Friuli- Venezia Giulia e 4 D.P.R. 26 giugno 1965 n. 960.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE
ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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