Corte costituzionale

Sentenza n. 143/1983

Corte cost., sent. 31 maggio 1983, n. 143

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
143/1983
Data di deposito
31 maggio 1983
Data di decisione
12 maggio 1983
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:143

Norme oggetto del giudizio

  • art. 201, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 207, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 209, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 208, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 11428

E' inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimita` dell'art. 201 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede l'attribuzione del potere al liquidatore, nell'ambito della procedura di l.c.a., di procedere all'iscrizione dei crediti ammessi e vieta l'esercizio di azioni individuali a tutela dei crediti stessi. Infatti la norma impugnata non riguarda i crediti di lavoro pagabili in via di prededuzione ex art. 111 l.f. (nella fattispecie crediti relativi all'indennita` di anzianita`) ne` viene dimostrata dal giudice rimettente l'estensione della norma impugnata a tali diversi crediti. Del resto, l'eventuale pronuncia resa dalla Corte non potrebbe essere utilizzata dal giudice rimettente, in quanto i provvedimenti relativi allo "stato" giurisdizionale dell'impresa in l.c.a. competono al tribunale della sede principale dell'impresa (art. 209 legge fallimentare). (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 201 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 207, 208 e 209 stesso R.D., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i due incidenti iscritti ai nn. 500 R.O. 1980 e 620 R.O. 1982,

dichiara inammissibile, per irrilevanza, la questione d'incostituzionalità dell'art. 201 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 sollevata, in relazione agli artt. 207, 208 e 209 stesso r.d. e in riferimento all'art. 24, comma secondo Cost., con ordinanze 24 maggio 1980 e 14 luglio 1982 del Pretore di Bologna in funzione di giudice del lavoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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