Corte costituzionale
Sentenza n. 143/1983
Corte cost., sent. 31 maggio 1983, n. 143
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 143/1983
- Data di deposito
- 31 maggio 1983
- Data di decisione
- 12 maggio 1983
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:143
Norme oggetto del giudizio
- art. 201, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 207, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 209, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 208, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 11428
E' inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimita` dell'art. 201 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede l'attribuzione del potere al liquidatore, nell'ambito della procedura di l.c.a., di procedere all'iscrizione dei crediti ammessi e vieta l'esercizio di azioni individuali a tutela dei crediti stessi. Infatti la norma impugnata non riguarda i crediti di lavoro pagabili in via di prededuzione ex art. 111 l.f. (nella fattispecie crediti relativi all'indennita` di anzianita`) ne` viene dimostrata dal giudice rimettente l'estensione della norma impugnata a tali diversi crediti. Del resto, l'eventuale pronuncia resa dalla Corte non potrebbe essere utilizzata dal giudice rimettente, in quanto i provvedimenti relativi allo "stato" giurisdizionale dell'impresa in l.c.a. competono al tribunale della sede principale dell'impresa (art. 209 legge fallimentare). (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 201 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 207, 208 e 209 stesso R.D., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i due incidenti iscritti ai nn. 500 R.O. 1980 e 620 R.O. 1982,
dichiara inammissibile, per irrilevanza, la questione d'incostituzionalità dell'art. 201 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 sollevata, in relazione agli artt. 207, 208 e 209 stesso r.d. e in riferimento all'art. 24, comma secondo Cost., con ordinanze 24 maggio 1980 e 14 luglio 1982 del Pretore di Bologna in funzione di giudice del lavoro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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