Corte costituzionale
Sentenza n. 138/1983
Corte cost., sent. 16 maggio 1983, n. 138
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 138/1983
- Data di deposito
- 16 maggio 1983
- Data di decisione
- 28 aprile 1983
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:138
Norme oggetto del giudizio
- art. 64, codice di procedura penale 1930
Parametri
- legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 107, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 9297
Data l'autonomia del giudizio incidentale di ricusazione rispetto al processo principale, il giudice nei cui confronti sia stata presentata istanza di ricusazione, sfornito di ogni potere decisorio al riguardo, non e` legittimato a sollevare questioni di legittimita` costituzionale di norme relative alla ricusazione stessa .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 cod. proc. pen. sollevata dal Pretore di La Spezia, con ordinanza 9 giugno 1976, in riferimento all'art. 107, terzo comma, Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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