Corte costituzionale
Sentenza n. 136/1983
Corte cost., sent. 16 maggio 1983, n. 136
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 136/1983
- Data di deposito
- 16 maggio 1983
- Data di decisione
- 28 aprile 1983
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:136
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, lett.q, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
Parametri
Massime
Massima n. 9724
L'applicazione dell'art. 727 c.p. non e` preclusa dalla disposizione dell'art. 20 lett. q) L. 27 dicembre 1977 n. 968 (Protezione della fauna e tutela della caccia), per cui e` vietato a chiunque "usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo". Il suddetto art. 20 lett.q),infatti, da una parte allarga e generalizza il divieto di utilizzare volatili appartenenti alla fauna selvatica, per la cui violazione prevede una sanzione amministrativa e non penale, dall'altra eccettua dal divieto i soli volatili d'allevamento, senza tuttavia regolare la materia che esula dagli scopi e dagli oggetti della L. n. 968 del 1977 e senza interferire in alcun modo nell'applicazione di norme penali. L'art. 727 c.p. invece si applica, per le ipotesi di esercizio di tiro a volo, ogniqualvolta si adottino comunque misure che - nell'apprezzamento di fatto riservato al giudice "a quo" e non sindacabile dalla Corte Costituzionale - siano da qualificare come maltrattamenti; cio` indipendentemente dalla tipologia degli animali interessati e dalla osservanza o meno dei divieti sanzionati dall'art. 20 lett. q) l. n. 968/77. Norma quindi quest'ultima che non solo non funge da scriminante in ordine al reato previsto dall'art. 727 c.p., ma che non rileva affatto ai fini del giudizio "a quo", avente ad oggetto una fattispecie di maltrattamenti individuata nell'uso di volatili di allevamento (piccioni) cui era stato praticato il taglio della coda. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 20, lett.q) l. 27 dicembre 1977 n. 968, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 lett. q della legge 27 dicembre 1977, n. 968, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Pretore di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze