Corte costituzionale
Sentenza n. 107/1983
Corte cost., sent. 21 aprile 1983, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 107/1983
- Data di deposito
- 21 aprile 1983
- Data di decisione
- 30 marzo 1983
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:107
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Lombardia del 22 novembre 1979
Parametri
Massime
Massima n. 11804
Il motivo di ricorso concernente l'inadeguata valutazione, da parte del Consiglio regionale lombardo, dei pareri espressi da due consigli comunali in tema di modifica di circoscrizioni comunali non attiene alla legittimita` costituzionale della impugnata legge della Regione Lombardia 22 novembre 1979 e non comporta la diretta violazione dell'art. 133, secondo comma Cost. poiche` i pareri il cui esame e` stato trascurato sono obbligatori ma non vincolanti sicche` il loro apprezzamento da parte del Consiglio regionale sfugge all'apprezzamento della Corte costituzionale. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale della legge della Regione Lombardia 22 novembre 1979 sollevata, in relazione all'art. 133, secondo comma Cost. dal Presidente del Consiglio dei Ministri).
Massima n. 11805
La mancanza di una sia pur sintetica corrispondenza tra motivi del rinvio governativo di una legge regionale e censure esposte nel successivo ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri determina l'inammissibilita` del ricorso stesso. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale della legge della Regione Lombardia 22 novembre 1979 sollevata, in relazione all'art. 133, secondo comma, Cost. dal Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alla sottoposizione ad unico referendum - invece che a consultazioni separate riguardanti rispettivamente la borgata e le zone limitrofe - del progetto di legge regionale riguardante l'"aggregazione della Borgata Nuova Curnasco e di alcune aree limitrofe, site in Comune di Treviolo, al Comune di Bergamo").
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia approvata il 15 febbraio e riapprovata il 22 novembre 1979 ("Aggregazione della Borgata Nuova Curnasco e di alcune aree limitrofe site in Comune di Treviolo al Comune di Bergamo"), in riferimento all'art. 133, secondo comma, della Costituzione, sollevate con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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