Corte costituzionale
Sentenza n. 106/1983
Corte cost., sent. 21 aprile 1983, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 106/1983
- Data di deposito
- 21 aprile 1983
- Data di decisione
- 30 marzo 1983
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:106
Norme oggetto del giudizio
- art. 62, comma 3, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
Massime
Massima n. 9714
La configurazione dei reati e le valutazioni sulla congruenza fra reati e pene rientrano nell'ambito della discrezionalita` del legislatore, sindacabile nel giudizio di legittimita` costituzionale, solo quando le scelte operate abbiano oltrepassato il limite della ragionevolezza. La diversita` di trattamento sanzionatorio fra il reato commesso da chi svolga attivita` di gestione d'albergo senza essere iscritto nell'apposito registro (pena congiunta dell'arresto da uno a tre mesi e dell'ammenda da L.40.000 a L.200.000), rispetto a quello commesso dal suo datore di lavoro che conduca l'albergo senza licenza dell'autorita` di P.S. (pena alternativa dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a L:200.000) appare non irrazionale. Le due ipotesi criminose riguardano infatti posizioni soggettive e comportamenti diversi e non sono obbiettivamente assimilabili: al portiere, in funzione della prevenzione dei reati, si richiedono particolari qualita` personali da accertare in positivo, alla cui verifica e` subordinata l'iscrizione negli appositi registri; invece l'art.665 c.p. subordina l'esercizio dell'attivita` alberghiera all'accertamento di condizioni negative, cioe` al non aver subito condanne penali di particolare rilievo e al non essere stati sottoposti a misure di sicurezza. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.62, co.III, T.U.L.P.S., sollevata in riferimento all'art.3 Cost).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, terzo comma, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sollevata dal Pretore di Cortina d'Ampezzo con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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