Corte costituzionale

Sentenza n. 106/1983

Corte cost., sent. 21 aprile 1983, n. 106

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
106/1983
Data di deposito
21 aprile 1983
Data di decisione
30 marzo 1983
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:106

Norme oggetto del giudizio

  • art. 62, comma 3, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 9714

La configurazione dei reati e le valutazioni sulla congruenza fra reati e pene rientrano nell'ambito della discrezionalita` del legislatore, sindacabile nel giudizio di legittimita` costituzionale, solo quando le scelte operate abbiano oltrepassato il limite della ragionevolezza. La diversita` di trattamento sanzionatorio fra il reato commesso da chi svolga attivita` di gestione d'albergo senza essere iscritto nell'apposito registro (pena congiunta dell'arresto da uno a tre mesi e dell'ammenda da L.40.000 a L.200.000), rispetto a quello commesso dal suo datore di lavoro che conduca l'albergo senza licenza dell'autorita` di P.S. (pena alternativa dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a L:200.000) appare non irrazionale. Le due ipotesi criminose riguardano infatti posizioni soggettive e comportamenti diversi e non sono obbiettivamente assimilabili: al portiere, in funzione della prevenzione dei reati, si richiedono particolari qualita` personali da accertare in positivo, alla cui verifica e` subordinata l'iscrizione negli appositi registri; invece l'art.665 c.p. subordina l'esercizio dell'attivita` alberghiera all'accertamento di condizioni negative, cioe` al non aver subito condanne penali di particolare rilievo e al non essere stati sottoposti a misure di sicurezza. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.62, co.III, T.U.L.P.S., sollevata in riferimento all'art.3 Cost).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, terzo comma, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sollevata dal Pretore di Cortina d'Ampezzo con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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