Corte costituzionale
Ordinanza n. 52/1983
Corte cost., ord. 10 marzo 1983, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 52/1983
- Data di deposito
- 10 marzo 1983
- Data di decisione
- 28 gennaio 1983
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Oronzo Reale
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:52
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge n. 336 del 10 maggio 1964
Parametri
Massime
Massima n. 14611
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 6, legge 10 maggio 1964, n. 336, nella parte in cui non attribuisce ai sanitari ospedalieri di ruolo, i quali, alla data di entrata in vigore di detta legge, rivestivano qualifiche diverse da quelle di sovrintendente sanitario, direttore sanitario, direttore di farmacia e primario il diritto ad essere trattenuti in servizio sino al compimento del settantesimo anno di eta', postoche': la medesima questione e' gia' stata dichiarata inammissibile dalla Corte in quanto la disposizione impugnata veniva ritenuta applicabile sul presupposto della incostituzionalita' degli artt. 60 e 135 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, incostituzionalita' esclusa con la stessa decisione; successivamente all'ordinanza di rimessione, peraltro, la materia de qua e' stata parzialmente regolata in modo diverso sul piano legislativo, in forza del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 3 settembre 1982, n. 627, e cio' impone anche accertamenti di fatto onde stabilire l'applicabilita' o meno della nuova disciplina alla fattispecie, per cui si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perche' riesamini la rilevanza della proposta questione, tenendo conto della normativa sopravvenuta. - S. n. 33/82.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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