Corte costituzionale

Ordinanza n. 52/1983

Corte cost., ord. 10 marzo 1983, n. 52

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
52/1983
Data di deposito
10 marzo 1983
Data di decisione
28 gennaio 1983
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Oronzo Reale
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:52

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge n. 336 del 10 maggio 1964

Parametri

Massime

Massima n. 14611

Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 6, legge 10 maggio 1964, n. 336, nella parte in cui non attribuisce ai sanitari ospedalieri di ruolo, i quali, alla data di entrata in vigore di detta legge, rivestivano qualifiche diverse da quelle di sovrintendente sanitario, direttore sanitario, direttore di farmacia e primario il diritto ad essere trattenuti in servizio sino al compimento del settantesimo anno di eta', postoche': la medesima questione e' gia' stata dichiarata inammissibile dalla Corte in quanto la disposizione impugnata veniva ritenuta applicabile sul presupposto della incostituzionalita' degli artt. 60 e 135 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, incostituzionalita' esclusa con la stessa decisione; successivamente all'ordinanza di rimessione, peraltro, la materia de qua e' stata parzialmente regolata in modo diverso sul piano legislativo, in forza del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 3 settembre 1982, n. 627, e cio' impone anche accertamenti di fatto onde stabilire l'applicabilita' o meno della nuova disciplina alla fattispecie, per cui si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perche' riesamini la rilevanza della proposta questione, tenendo conto della normativa sopravvenuta. - S. n. 33/82.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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