Corte costituzionale
Ordinanza n. 335/1983
Corte cost., ord. 28 novembre 1983, n. 335
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 335/1983
- Data di deposito
- 28 novembre 1983
- Data di decisione
- 17 novembre 1983
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:335
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, legge n. 336 del 24 maggio 1970
- art. 6, legge n. 824 del 9 ottobre 1971
- art. 3, comma 3, legge n. 336 del 24 maggio 1970
- art. 1, legge n. 336 del 24 maggio 1970
- art. 3, comma 2, legge n. 336 del 24 maggio 1970
- art. 4, legge n. 336 del 24 maggio 1970
- art. 2, legge n. 336 del 24 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 14680
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost. - dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non stabilisce di quali mezzi possano valersi l'INADEL ovvero gli altri "enti erogatori", menzionati dal secondo e dal terzo comma dell'articolo stesso, per fronteggiare gli oneri posti a loro carico dalle disposizioni dettate a favore degli ex combattenti; nonche' degli artt. 1, 2, 3, primo, secondo e terzo comma, e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, poiche' attribuiscono diritti patrimoniali a favore del personale indicato nello stesso art. 4 (ex combattenti ed assimilati) senza indicare con quali mezzi gli enti tenuti al soddisfacimento debbano far fronte ai relativi oneri; ed ancora dell'art. 6 della citata legge n. 824 del 1971, nella parte in cui non indica i mezzi per far fronte agli oneri finanziari posti a carico di provincie, enti ospedalieri e unita' sanitarie locali. Successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione e' entrata infatti in vigore l'art. 30 bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, che ha aggiunto il seguente comma all'art. 6 della legge n. 824 del 1971: "All'onere finanziario, derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'art. 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponilita' del proprio bilancio proveniente dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dai medesimi"; di conseguenza, si rende necessario che i giudici a quibus rivalutino la rilevanza delle prospettate questioni alla stregua della sopravvenuta normativa. - S. n. 92/1981, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge n. 824 del 1971, "nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Brescia, di Genova, di Napoli, di Firenze, di Bologna, di Lecce, di Velletri, di Parma, di Verona e di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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