Corte costituzionale

Ordinanza n. 315/1983

Corte cost., ord. 18 ottobre 1983, n. 315

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
315/1983
Data di deposito
18 ottobre 1983
Data di decisione
30 settembre 1983
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:315

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, comma 2, decreto legge luogotenenziale n. 382 del 23 novembre 1944

Parametri

Massime

Massima n. 15004

Riguardo all'art. 14, secondo comma, del d.l.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, nella parte in cui statuisce che la Commissione Centrale (ora Consiglio Nazionale) dei Geometri di cui agli artt. 10-17 del medesimo d.l.lgt. esercita le attribuzioni giurisdizionali stabilite dal relativo ordinamento professionale), si prospetta il dubbio se il suddetto Consiglio Nazionale, in quanto organo di giurisdizione speciale, attesa la composizione e le modalita' di funzionamento del collegio giudicante, possa considerarsi costituito nel rispetto dell'art. 108 Cost.. (Questione sollevata dalla Corte costituzionale, in quanto pregiudiziale a quelle, proposte dallo stesso Consiglio Nazionale dei Geometri, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 98, primo comma, Cost., nei confronti delle disposizioni degli artt. 92, sesto (e settimo) comma del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, 7 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, 130 del r.d. 27 novembre 1924, n. 2367, che consentono al personale docente della scuola, alle condizioni in ciascuna di tali norme previste, l'esercizio delle libere professioni, in particolare di quella di geometra).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, del d.l. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, nella parte in cui statuisce che la Commissione Centrale (ora Consiglio Nazionale) dei Geometri di cui agli artt. 10-17 del medesimo d.l. lgt. esercita le attribuzioni giurisdizionali stabilite dal relativo ordinamento professionale, in riferimento all'art. 108 della Costituzione;

ordina la sospensione dei giudizi riuniti introdotti con le ordinanze iscritte ai nn. 633/78, 782/79, 140, 342, 343/80, 466/82;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;

ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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