Corte costituzionale
Ordinanza n. 305/1983
Corte cost., ord. 10 ottobre 1983, n. 305
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 305/1983
- Data di deposito
- 10 ottobre 1983
- Data di decisione
- 29 settembre 1983
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:305
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 14675
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente di ritenere applicabile l'istituto del reato continuato tra fatti gia' giudicati, puniti con la sola pena detentiva, e fatti da giudicare puniti con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, in quanto priva di motivazione sulla rilevanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile, per assoluta mancanza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale sollevata coll'ordinanza in epigrafe dal Tribunale di Verona nei riguardi dell'art. 81 secondo comma cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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