Corte costituzionale

Ordinanza n. 291/1983

Corte cost., ord. 5 ottobre 1983, n. 291

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
291/1983
Data di deposito
5 ottobre 1983
Data di decisione
28 settembre 1983
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:291

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, legge n. 160 del 19 marzo 1955

Parametri

Massime

Massima n. 15761

Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 212/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 18 novembre 1981 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (R.O. n. 257 del 1982), dell'art. 10 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degl'istituti di istruzione media, classica, magistrale e tecnica): questione già dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 212 del 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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