Corte costituzionale
Ordinanza n. 291/1983
Corte cost., ord. 5 ottobre 1983, n. 291
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 291/1983
- Data di deposito
- 5 ottobre 1983
- Data di decisione
- 28 settembre 1983
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:291
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge n. 160 del 19 marzo 1955
Parametri
Massime
Massima n. 15761
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 212/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 18 novembre 1981 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (R.O. n. 257 del 1982), dell'art. 10 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degl'istituti di istruzione media, classica, magistrale e tecnica): questione già dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 212 del 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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