Corte costituzionale

Ordinanza n. 254/1983

Corte cost., ord. 28 luglio 1983, n. 254

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
254/1983
Data di deposito
28 luglio 1983
Data di decisione
15 luglio 1983
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:254

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 1957

Parametri

Massime

Massima n. 14655

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1949, n. 21, che assoggetta per contributi ONAOSI i sanitari pubblici dipendenti al versamento di una somma variabile in proporzione dello stipendio: la diversita' di trattamento, rispetto al contributo in misura fissa versato dai sanitari liberi esercenti, e' giustificata dall'essere per i secondi il contributo legato all'iscrizione volontaria all'ONOASI e per i primi obbligatorio.

Massima n. 14656

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1949, n. 21 concernente la misura fissa del contributo versato all'O.N.A.O.S.I. (Opera naz. ass. orfani sanitari ital.) dai sanitari liberi esercenti, trattandosi di questione priva di rilevanza, perche' il giudizio a quo verte solo sui contributi dovuti all'O.N.A.O.S.I., dai sanitari pubblici dipendenti nella misura del 2% dello stipendio.

Massima n. 14657

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 5 dello Statuto dell'O.N.A.O.S.I. (Opera naz. assist. orfani sanitari ital.) con d.P.R. 18 luglio 1957, riguardo alla misura e alla ripartizione dei contributi obbligatori ivi previsti, poiche' il decreto presidenziale impugnato non e' atto con forza di legge.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 Statuto dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani approvato con d.P.R. 18 luglio 1957;

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 legge 31 gennaio 1949, n. 21;

c) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 31 gennaio 1949, n. 21.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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