Corte costituzionale
Ordinanza n. 254/1983
Corte cost., ord. 28 luglio 1983, n. 254
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 254/1983
- Data di deposito
- 28 luglio 1983
- Data di decisione
- 15 luglio 1983
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:254
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 1957
Parametri
Massime
Massima n. 14655
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1949, n. 21, che assoggetta per contributi ONAOSI i sanitari pubblici dipendenti al versamento di una somma variabile in proporzione dello stipendio: la diversita' di trattamento, rispetto al contributo in misura fissa versato dai sanitari liberi esercenti, e' giustificata dall'essere per i secondi il contributo legato all'iscrizione volontaria all'ONOASI e per i primi obbligatorio.
Massima n. 14656
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1949, n. 21 concernente la misura fissa del contributo versato all'O.N.A.O.S.I. (Opera naz. ass. orfani sanitari ital.) dai sanitari liberi esercenti, trattandosi di questione priva di rilevanza, perche' il giudizio a quo verte solo sui contributi dovuti all'O.N.A.O.S.I., dai sanitari pubblici dipendenti nella misura del 2% dello stipendio.
Massima n. 14657
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 5 dello Statuto dell'O.N.A.O.S.I. (Opera naz. assist. orfani sanitari ital.) con d.P.R. 18 luglio 1957, riguardo alla misura e alla ripartizione dei contributi obbligatori ivi previsti, poiche' il decreto presidenziale impugnato non e' atto con forza di legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 Statuto dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani approvato con d.P.R. 18 luglio 1957;
b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 legge 31 gennaio 1949, n. 21;
c) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 31 gennaio 1949, n. 21.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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