Corte costituzionale
Ordinanza n. 231/1983
Corte cost., ord. 21 luglio 1983, n. 231
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 231/1983
- Data di deposito
- 21 luglio 1983
- Data di decisione
- 15 luglio 1983
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:231
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 21 del 31 gennaio 1949
- art. 2, legge n. 21 del 31 gennaio 1949
- decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 1957
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 23, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 14650
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 31 gennaio 1949, n. 21, nella parte in cui prevedono un aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani dipendenti da pubbliche amministrazioni in favore dell'ONAOSI (Opera ass. orfani sanitari italiani), con sede in Perugia, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto - in contrasto con le prescrizioni dell'art. 23, comma secondo, legge n. 87 del 1953 - priva di motivazione in punto di rilevanza.
Massima n. 14651
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del d.P.R. 18 luglio 1957 (Statuto ONAOSI), nella parte in cui prevede un aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani dipendenti da pubbliche amministrazioni in favore dell'ONAOSI (Opera ass. orfani sanitari italiani), con sede a Perugia, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., giacche' l'atto contenente la norma impugnata e' privo di forza di legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 31 gennaio 1949, n. 21 (aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari dipendenti da Pubbliche Amministrazioni in favore dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani con sede in Perugia) e dell'art. 5 Statuto dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani approvato con d.P.R. 18 luglio 1957, proposta dal Pretore di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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