Corte costituzionale
Ordinanza n. 199/1983
Corte cost., ord. 29 giugno 1983, n. 199
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 199/1983
- Data di deposito
- 29 giugno 1983
- Data di decisione
- 23 giugno 1983
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Arnaldo Maccarone
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:199
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, lett.d, regio decreto legge n. 680 del 3 marzo 1938
Parametri
Massime
Massima n. 14648
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, lett. d), r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, secondo cui e' obbligatoria l'iscrizione alla Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali degli agenti delle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, esclusi quelli delle aziende stesse che esercitano pubblici servizi di trasporto, sollevata - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - in quanto, in sostanza, i soggetti esclusi dall'iscrizione si vedrebbero percio' stesso esclusi anche dal beneficio della ricongiunzione non onerosa ai fini pensionistici dei servizi precedentemente prestati con iscrizione all'INPS, introdotto per i dipendenti degli enti locali dall'art. 13, d.l.C.p.S. 3 settembre 1946, n. 143, ed esteso espressamente, dall'art. 19 della legge 24 maggio 1952, n. 610, ai dipendenti delle aziende municipalizzate, purche' iscritti alle rispettive casse di previdenza. Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rinvio e' infatti entrata in vigore la legge 7 febbraio 1979, n. 29, con cui e' stata dettata una nuova ed organica disciplina generale della materia secondo cui e' sempre possibile, per il lavoratore dipendente pubblico o privato, chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione assicurativa volontaria, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, disponendosi in particolare, tra l'altro (art. 2), che il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, puo' chiedere "in qualsiasi momento" la ricongiunzione suddetta "presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda"; di conseguenza, si rende necessario un nuovo giudizio circa la sussistenza del nesso di pregiudizialita' fra la soluzione della questione prospettata e la definizione del procedimento principale alla luce delle menzionate norme.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla terza Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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