Corte costituzionale
Ordinanza n. 184/1983
Corte cost., ord. 22 giugno 1983, n. 184
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 184/1983
- Data di deposito
- 22 giugno 1983
- Data di decisione
- 9 giugno 1983
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:184
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, penult.co., legge n. 319 del 10 maggio 1976
- art. 21, comma 1, legge n. 319 del 10 maggio 1976
- art. 21, ultimo co., legge n. 319 del 10 maggio 1976
Parametri
Massime
Massima n. 14642
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 41 Cost., degli artt. 15, penultimo comma, e 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, nella parte in cui tali norme prevedono come reato la prosecuzione dell'attivita' industriale in caso di revoca dell'autorizzazione agli scarichi, in quanto non puo' ritenersi in contrasto con il principio della liberta' di iniziativa economica l'obbligo dell'imprenditore di osservare la disciplina amministrativa e penale che trova fondamento nella tutela di beni costituzionalmente rilevanti quale la protezione dell'ambiente.
Massima n. 14643
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 13 Cost., dell'art. 21, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, nella parte in cui detta norma prevede la possibilita' di emettere mandato di cattura, in caso di recidiva, per i reati contravvenzionali, in quanto il giudice a quo ha omesso ogni cenno circa l'applicabilita' in concreto della norma denunciata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, penultimo comma, e 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, in riferimento all'art. 41 della Costituzione;
b) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319;
questioni sollevate dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983.
Fto: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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