Corte costituzionale

Ordinanza n. 117/1983

Corte cost., ord. 28 aprile 1983, n. 117

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
117/1983
Data di deposito
28 aprile 1983
Data di decisione
19 aprile 1983
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:117

Norme oggetto del giudizio

  • tab.C, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 41, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • regio decreto n. 2057 del 27 novembre 1924
  • art. 40, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • regio decreto n. 2785 del 30 dicembre 1923

Parametri

Massime

Massima n. 14629

La globale impugnativa delle norme sulle sedi distaccate di pretura, del tutto indipendente da ogni specifica censura delle "norme particolari" che regolano il funzionamento delle stesse, mette soltanto in luce una serie di inconvenienti pratici insuscettibili di determinare la lesione del principio del giudice naturale. Tanto piu' che questa Corte ha gia' precisato "che ai vuoti determinatisi negli organi giudiziari" puo' farsi fronte man mano che se ne determini l'esigenza a seconda dei casi in via permanente o temporanea, senza percio' violare il primo comma dell'art. 25 Cost., a norma del quale non puo' essere ritenuta illegittima la peculiarita' che un processo sia condotto a termine da giudici diversi. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 40 e 41 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e annessa tabella C, r.d. 30 dicembre 1923, n. 2785 e r.d. 27 novembre 1924, n. 2057).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 40 e 41 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, dell'annessa Tabella C, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2785, in riferimento al primo comma dell'art. 25 Cost., sollevata dal Pretore di Roma, nella sede distaccata di Campagnano di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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