Corte costituzionale
Ordinanza n. 117/1983
Corte cost., ord. 28 aprile 1983, n. 117
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 117/1983
- Data di deposito
- 28 aprile 1983
- Data di decisione
- 19 aprile 1983
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:117
Norme oggetto del giudizio
- tab.C, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- art. 41, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- regio decreto n. 2057 del 27 novembre 1924
- art. 40, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- regio decreto n. 2785 del 30 dicembre 1923
Parametri
Massime
Massima n. 14629
La globale impugnativa delle norme sulle sedi distaccate di pretura, del tutto indipendente da ogni specifica censura delle "norme particolari" che regolano il funzionamento delle stesse, mette soltanto in luce una serie di inconvenienti pratici insuscettibili di determinare la lesione del principio del giudice naturale. Tanto piu' che questa Corte ha gia' precisato "che ai vuoti determinatisi negli organi giudiziari" puo' farsi fronte man mano che se ne determini l'esigenza a seconda dei casi in via permanente o temporanea, senza percio' violare il primo comma dell'art. 25 Cost., a norma del quale non puo' essere ritenuta illegittima la peculiarita' che un processo sia condotto a termine da giudici diversi. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 40 e 41 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e annessa tabella C, r.d. 30 dicembre 1923, n. 2785 e r.d. 27 novembre 1924, n. 2057).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 40 e 41 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, dell'annessa Tabella C, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2785, in riferimento al primo comma dell'art. 25 Cost., sollevata dal Pretore di Roma, nella sede distaccata di Campagnano di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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