Corte costituzionale
Ordinanza n. 114/1983
Corte cost., ord. 28 aprile 1983, n. 114
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 114/1983
- Data di deposito
- 28 aprile 1983
- Data di decisione
- 19 aprile 1983
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:114
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 12771
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 160 c.p., nella parte in cui non prevede, fra gli atti interruttivi della prescrizione del reato, la richiesta del p.m. del decreto di citazione a giudizio, assimilabile, secondo il giudice rimettente, all'ordinanza di rinvio a giudizio emessa dal giudice istruttore: infatti la pronuncia di accoglimento avrebbe effetto additivo, contrario alla riserva di legge in materia penale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 cod. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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