Corte costituzionale

Ordinanza n. 114/1983

Corte cost., ord. 28 aprile 1983, n. 114

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
114/1983
Data di deposito
28 aprile 1983
Data di decisione
19 aprile 1983
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:114

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 12771

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 160 c.p., nella parte in cui non prevede, fra gli atti interruttivi della prescrizione del reato, la richiesta del p.m. del decreto di citazione a giudizio, assimilabile, secondo il giudice rimettente, all'ordinanza di rinvio a giudizio emessa dal giudice istruttore: infatti la pronuncia di accoglimento avrebbe effetto additivo, contrario alla riserva di legge in materia penale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 cod. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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