Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1982

Corte cost., sent. 1° febbraio 1982, n. 9

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
9/1982
Data di deposito
1° febbraio 1982
Data di decisione
14 gennaio 1982
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:9

Norme oggetto del giudizio

  • art. 428, comma 2, codice di procedura penale 1930
  • art. 428, comma 1, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 12133

In un sistema che consente all'imputato di rendere l'interrogatorio anche rifiutandosi di rispondere, senza che, percio', venga minimamente affievolita la sua facolta' di fare successivamente tutte le dichiarazioni che ritiene opportune in sua difesa o di conferire con il suo difensore, la aprioristica esclusione dell'imputato stesso dal prosieguo del dibattimento contro la sua volonta' per effetto della impossibilita' assoluta in cui egli si trovi, per legittimo impedimento, di presenziare ad una udienza determinata, comporta un ingiustificato sacrificio del diritto di difesa, nell'aspetto, soprattutto, della difesa personale. (Illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. - con assorbimento della questione proposta in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 428, primo comma, c.p.p., che vieta la sospensione o il rinvio del dibattimento quando l'imputato, libero, si allontana dall'udienza o si astiene dal comparire, in qualsiasi momento dopo l'interrogatorio; norma che, per giurisprudenza costante, in coerenza con il disposto del secondo comma dello stesso art. 428, per l'adozione dell'avverbio "soltanto", viene interpretata nel senso che essa comporta per il giudice un vero e proprio divieto di sospendere o rinviare il dibattimento anche se e quando sia stato accertato - attraverso la libera valutazione operata dal giudice stesso delle relative prove - che l'imputato libero e gia' interrogato si trova nella assoluta impossibilita' di essere presente per legittimo impedimento. Conseguenziale dichiarazione di illegittimita', in applicazione dell'art. 27 L. 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 428, secondo comma, c.p.p., limitatamente all'avverbio "soltanto"). - S. 125/1979, 188/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 428, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente la sospensione o il rinvio del dibattimento ove l'imputato, già interrogato, si astenga dal comparire o si allontani dall'udienza per legittimo impedimento;

dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 428, secondo comma, del codice di procedura penale, limitatamente all'avverbio "soltanto".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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