Corte costituzionale
Sentenza n. 9/1982
Corte cost., sent. 1° febbraio 1982, n. 9
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 9/1982
- Data di deposito
- 1° febbraio 1982
- Data di decisione
- 14 gennaio 1982
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:9
Norme oggetto del giudizio
- art. 428, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 428, comma 1, codice di procedura penale 1930
Parametri
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 24, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 12133
In un sistema che consente all'imputato di rendere l'interrogatorio anche rifiutandosi di rispondere, senza che, percio', venga minimamente affievolita la sua facolta' di fare successivamente tutte le dichiarazioni che ritiene opportune in sua difesa o di conferire con il suo difensore, la aprioristica esclusione dell'imputato stesso dal prosieguo del dibattimento contro la sua volonta' per effetto della impossibilita' assoluta in cui egli si trovi, per legittimo impedimento, di presenziare ad una udienza determinata, comporta un ingiustificato sacrificio del diritto di difesa, nell'aspetto, soprattutto, della difesa personale. (Illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. - con assorbimento della questione proposta in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 428, primo comma, c.p.p., che vieta la sospensione o il rinvio del dibattimento quando l'imputato, libero, si allontana dall'udienza o si astiene dal comparire, in qualsiasi momento dopo l'interrogatorio; norma che, per giurisprudenza costante, in coerenza con il disposto del secondo comma dello stesso art. 428, per l'adozione dell'avverbio "soltanto", viene interpretata nel senso che essa comporta per il giudice un vero e proprio divieto di sospendere o rinviare il dibattimento anche se e quando sia stato accertato - attraverso la libera valutazione operata dal giudice stesso delle relative prove - che l'imputato libero e gia' interrogato si trova nella assoluta impossibilita' di essere presente per legittimo impedimento. Conseguenziale dichiarazione di illegittimita', in applicazione dell'art. 27 L. 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 428, secondo comma, c.p.p., limitatamente all'avverbio "soltanto"). - S. 125/1979, 188/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 428, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente la sospensione o il rinvio del dibattimento ove l'imputato, già interrogato, si astenga dal comparire o si allontani dall'udienza per legittimo impedimento;
dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 428, secondo comma, del codice di procedura penale, limitatamente all'avverbio "soltanto".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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